Cartella su multa non notificata. Vanno opposti anche vizi di merito
Pubblicato il 24 ottobre 2018
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L’opposizione a una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative è inammissibile se l’opponente che lamenti la mancata notificazione dell’atto presupposto non deduca anche i vizi propri di quest’ultimo.
E’ quanto precisato dai giudici della Seconda sezione civile della Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 26843 del 23 ottobre 2018, pronunciata nell'ambito di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di contravvenzione al Codice della strada.
Per sanzioni amministrative non notificate, opposizione con finalità recuperatoria
I giudici di legittimità, in particolare, hanno ricordato l’orientamento giurisprudenziale prevalente, affermato nei casi in cui la parte deduca che la cartella di pagamento è il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione amministrativa in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione.
In dette ipotesi – hanno ribadito - l’opposizione alla cartella è “cognitiva” e non “esecutiva” ed è finalizzata a recuperare “il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto”.
Così alla deduzione di tardiva conoscenza dell’atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, deve sempre accompagnarsi la proposizione di censure di merito avverso di esso.
Difatti – si legge nella decisione – trattandosi di un’opposizione con finalità “recuperatoria” dei motivi di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o omissione della notifica, la finalità stessa esclude in radice la possibilità che sia lasciata all’impugnante la scelta dell’impugnare o no, cumulativamente, l’atto presupposto e l’atto consequenziale.
In definitiva, per escludere che la nullità della notifica sia suscettibile di sanatoria occorre contestare anche nel merito la pretesa sanzionatoria.
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