Cartella di pagamento, valida la notifica via Pec
Pubblicato il 28 novembre 2019
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E’ valida la cartella di pagamento che viene notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite Pec, se in allegato vi è il documento originale.
Così si esprime la Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato da una piccola società, che si era vista notificare l’atto telematicamente.
Già nei primi gradi di giudizio, le doglianze della società erano state respinte, ritenendosi che la notifica della cartella fosse avvenuta correttamente.
La società ricorre allora in Cassazione, adducendo come motivo il fatto che la Ctr aveva ritenuto valida la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, di una cartella in origine in formato cartaceo che era stata copiata per immagine su supporto informatico.
Il motivo viene ritenuto non fondato dalla Suprema Corte, nell’ordinanza n. 30948 del 27 novembre.
Gli Ermellini, infatti, dopo un’analisi della disciplina di riferimento, ritengono che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cosiddetto «atto nativo digitale»), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la cosiddetta «copia informatica»), come è avvenuto pacificamente nel caso in esame, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato Pdf - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici - realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta”.
Dunque, è da ritenersi esclusa la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo Pec, essendo una facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso telematicamente, il Pdf della cartella originale.
Analogamente, secondo la Corte, nessuna doglianza può essere presentata circa l'assenza di una firma digitale sull'atto notificato dall’agente della riscossione tramite Pec.
Anche questa obiezione è da ritenersi infondata visto che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite Pec, venga poi sottoscritta con firma digitale”.
A ciò aggiunge la Corte che, “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
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