Carenza di qualifica dirigenziale. Non eccepibile oltre il primo grado
Pubblicato il 24 ottobre 2015
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La nullità dell'avviso di accertamento per asserita carenza di requisiti soggettivi – nella specie, della qualifica dirigenziale in capo al soggetto firmatario dell'atto impositivo – non può essere rilevata d'ufficio, né sollevata dalla parte oltre il primo grado di giudizio, ma esclusivamente mediante ricorso introduttivo.
E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 21615 del 23 ottobre 2015, relativamente alla dibattuta questione dei c.d. "falsi dirigenti", a seguito della declaratoria di incostituzionalità di taluni strumenti di inquadramento dirigenziale presso l'Agenzia delle Entrate.
Con esaustiva motivazione, la Suprema Corte ha dunque precisato - respingendo le pretese di un contribuente - che l'eccezione afferente la carenza di qualifica dirigenziale non può essere sollevata, come nella fattispecie, per la prima volta in Cassazione (bensì, semmai, nel ricorso introduttivo), atteso che, sul piano processuale, la menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale non fa venir meno le preclusioni di carattere impugnatorio proprie del processo tributario.
- ItaliaOggi, p. 23 – La carenza non si rileva d’ufficio – Alberici
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