Canone speciale Tv/radio. Invariati gli importi 2022
Pubblicato il 25 febbraio 2022
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Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 dicembre 2021, in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2022, informa che i canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione, per l’anno 2022, rimangono invariati.
Si ricorda che sono tenuti al pagamento del canone speciale di abbonamento alla radiodiffusione coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
In sostanza, ne sono tenuti i proprietari o gestori di locali pubblici come cinema, teatri, alberghi, quando la detenzione avviene al di fuori dell’ambito familiare.
Il decreto 27 dicembre 2021 avvisa che i canoni di abbonamento speciale rimangono fissati nella misura di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al Dm 29 dicembre 2014 (e presenti nel sito RAI).
In particolare, nella Tabella n. 3 sono specificati gli importi dovuti per gli abbonamenti presso alberghi, villaggi turistici, campeggi, bar, ristoranti. Le somme variano da 195,87 euro, per le strutture con un solo apparecchio televisivo, a 6.528,27 euro, per gli alberghi a 5 stelle o quelli con cento o più camere.
Invece, nella Tabella 4 sono riportati gli importi del canone relativo all’uso degli apparecchi televisivi nei cinema, teatri, discoteche e negli altri locali a questi assimilabili. In questo caso, le somme variano da 243,51 e 315,97 euro.
Per quanto riguarda il canone della radio, per l’anno 2022, si segnala l’unificazione dell’importo per tutte le tipologie e categorie:
|
Annuale |
Semestrale |
Trimestrale |
Canone |
Euro 29,94 |
Euro 15,28 |
Euro 7,95 |
Categorie obbligate
Si elencano le categorie soggette al pagamento del canone in parola: alberghi; residence turistico-alberghieri; villaggi turistici e campeggi; esercizi pubblici; sportelli bancari; pensioni e locande; affittacamere; navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: motel, villaggi-albergo; circoli e associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571.
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