Cancellerie aperte, tassativamente, per cinque ore al giorno

Pubblicato il



Con la sentenza n. 798 del 20 febbraio 2014, il Consiglio di stato ha ricordato che la disposizione di cui all'articolo 162, 1° comma della Legge n. 1196/1962 sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi ai sensi della quale: “ le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate”, è una norma tassativa; questa norma, ossia, se da un lato rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l’orario in questione nel senso di poter variamente fissare l’ora di inizio dell’apertura al pubblico, dall’altro lato “vieta di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico (non meno di cinque ore nei giorni feriali)”.

Nel caso in esame, il Collegio amministrativo ha accolto il ricorso presentato dall'Ordine degli avvocati di Roma contro il provvedimento con cui il presidente vicario del Tribunale di Roma aveva disposto che, dal 26 settembre 2012, alcuni uffici e cancellerie della Capitale rimanessero aperti dalle ore 9 alle ore 12.
Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito