Cancellazione dalla Cassa forense e diritto alla restituzione dei contributi. Occorre una specifica manifestazione di volontà

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Alla intervenuta cancellazione a domanda dalla Cassa nazionale di previdenza forense non consegue automaticamente il diritto alla restituzione dei contributi versati ma non sufficienti ad ottenere il trattamento pensionistico, in presenza delle previste condizioni; occorre, a tal fine, una specifica manifestazione di volontà che può essere ravvisata, ad esempio, nell'opposizione alla cartella esattoriale, “incompatibile con l'intenzione di avvalersi dei benefici connessi alla previdenza forense e di voler corrispondere e stabilizzare i contributi richiesti”.

E' quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nel testo della sentenza n. 16096 depositata il 25 giugno 2013.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Affari legali, p. VI – Uscire da Cassa forense non ridà i contributi – Caravaglios

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