Cambio di indirizzo non comunicato al datore: no al licenziamento
Pubblicato il 11 aprile 2024
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ll dipendente in malattia comunica il nuovo indirizzo di reperibilità all’INPS e non al datore? Condotta sanzionabile con la multa, non con il licenziamento disciplinare.
Va esclusa la configurabilità di un'assenza ingiustificata se l'INPS, alla visita di controllo, non tiene conto del cambio di indirizzo.
E' quanto confermato dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 8381 del 28 marzo 2024, pronunciata in riferimento ad una causa che vedeva contrapposti un dipendente e l'azienda datrice di lavoro.
Nella stessa decisione, gli Ermellini hanno comunque ricordato come sia ravvisabile, in capo al lavoratore, un obbligo di comunicare all’azienda ogni mutamento della propria dimora, anche durante i periodi di congedo.
Indirizzo di reperibilità comunicato a Inps e non al datore: quali conseguenze?
Nel caso in esame, la società aveva licenziato il lavoratore per essersi reso inadempiente all’obbligo di comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità durante un’assenza per malattia.
Nel corso del giudizio, tuttavia, era stato accertato che il dipendente aveva comunicato all’INPS l’indirizzo al quale andava eventualmente effettuato il controllo.
Era emerso, inoltre, che la violazione contestata era punibile, ai sensi del contratto collettivo applicabile, con la sanzione disciplinare della multa.
In considerazione di tutti tali elementi, i giudici di merito avevano ritenuto provato che fosse da escludere l'integrazione di un'assenza ingiustificata: il fatto contestato era insussistente.
Da qui la declaratoria di illegittimità del recesso, con condanna alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.
Mancata comunicazione sanzionata con multa, non con il licenziamento
La decisione è stata confermata dalla Corte di cassazione.
Nella propria disamina, la Suprema corte ha evidenziato che è il giudice al quale sono prospettati petitum (illegittimità del licenziamento e relativa tutela) e causa petendi (inesistenza del fatto) che deve procedere a qualificarli.
Lo stesso giudice, qualora accerti un fatto che, pur disciplinarmente rilevante, sia diverso rispetto a quello contestato, è tenuto a verificare quale sia la tutela applicabile.
Qualora, poi, come nel caso in esame, accerti che si tratta di condotta punita, dal CCNL di riferimento, con una sanzione conservativa, è tenuto ad applicare la tutela reintegratoria debole di cui all'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.
E questo era quello che aveva fatto la Corte del rinvio, dando applicazione al principio di diritto dettatole dalla Cassazione in sede rescindente.
La medesima Corte, nel dettaglio, aveva provveduto:
- da una parte, a inquadrare la condotta della mancata comunicazione dell’indirizzo al datore di lavoro nella fattispecie prevista dal CCNL e punita con la multa;
- dall'altra, a escludere che vi fosse un’assenza ingiustificata nel caso in cui, come nella specie, l’esito infruttuoso della visita di controllo doveva essere addebitato all’INPS che non aveva tenuto conto dell’indirizzo comunicatogli dal lavoratore.
Assenza ingiustificata da escludere
Era da escludere, infatti, che l’assenza fosse non giustificata atteso che già nei precedenti gradi di merito era risultato che il lavoratore aveva comunicato - a mezzo telefono, al numero verde messo a disposizione dall'Inps - il mutamento di dimora di reperibilità.
In tale contesto, il presupposto per l’applicabilità della tutela reale prevista dall’art. 18, comma 4 dello Statuto era una valutazione di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione conservativa tipizzata dalla contrattazione collettiva.
Licenziamento illegittimo: reintegra
Ebbene, nel caso in esame, l'art. 225 del CCNL applicabile prevedeva una sanzione conservativa (quella della multa) qualora il lavoratore "non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi".
La fattispecie prevista era esattamente corrispondente alla violazione accertata ed era dunque corretto applicare il richiamato quarto comma dell’art. 18 dello Statuto, non essendo configurabile, come detto, un’assenza ingiustificata del lavoratore.
Nella nuova disciplina prevista dal riformulato articolo 18 - si legge nella decisione - il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso, secondo previsioni legali non modificate dalla riforma.
Lo stesso giudice, solo se ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile e, in particolare, se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante.
Accertata, nella specie, l’illegittimità del licenziamento comminato, era corretto che fosse stato ritenuto applicabile il comma 4 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Da qui la conferma della reintegra del lavoratore, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla reintegra.
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