Cambio di codice senza ricadute

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L’agenzia delle Entrate ha emesso ieri due risoluzioni inerenti al reverse charge nei subappalti.

Con la risoluzione n. 173/2008 risponde all’interpello di una società che doveva effettuare lavori edili in subappalto nei confronti di una seconda impresa che durante l’esecuzione del lavoro oggetto del contratto aveva acquisito un nuovo codice non appartenente alla sezione F – costruzioni - di Ateco 2007. In merito, l’Agenzia spiega che per l’applicazione del reverse charge in edilizia la comunicazione di un nuovo codice Ateco non rileva ai fini di una diversa qualificazione dell’attività svolta dall’appaltatore e che nella determinazione del regime Iva applicabile si devono considerare le informazioni acquisite dalle parti al momento della stipula del contratto.

Con la risoluzione n. 174/2008, invece, chiarisce che le prestazioni derivanti da un subbappalto avente ad oggetto la realizzazione di opere civili connesse ad un contratto di appalto stipulato per la costruzione di una centrale elettrica sono da assoggettare ad Iva con reverse charge. Non è applicabile, infatti, il principio espresso nella risoluzione 347/E/2007 nella quale il soggetto appaltante non effettuava attività comprese nella sezione F della tabella Atecofin 2004.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Subappalti e codice attività La modifica è neutrale – Rosati

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