Call center Comunicazione al Garante

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Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota informativa del 28 febbraio 2017 ha reso disponibili sul proprio sito n. 2 modelli da utilizzare rispettivamente:

  • ai sensi dell'art. 24-bis, comma 2, lett. c), del DL n. 83/2012 da parte degli operatori economici che intendono localizzare l'attività di call center in Paesi terzi in tempi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina ovvero dall’1 gennaio 2017;

  • ai sensi dell'art. 24-bis, comma 3, per gli operatori che abbiano localizzato l'attività di call center in Paesi terzi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, ovvero fino al 31 dicembre 2016;

che dovranno essere inviati all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it .

Inoltre, la nota informativa ha chiarito che, nel rispetto del principio di semplificazione non dovranno formare oggetto di comunicazione al Garante e di successivo aggiornamento, le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate nell'attività delocalizzata di call center.

Nel caso di specie le aziende potranno assolvere a tali obblighi, anche nei confronti del Garante, con la comunicazione delle informazioni previste dalla legge al Ministero dello sviluppo economico seguita da attestazione al Garante dell'avvenuto adempimento.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 2 marzo 2017 – Call center Comunicazione al Ministero del Lavoro – Schiavone

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