Buste paga via email o sito web: gli oneri posti a carico del datore

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Buste paga via email o sito web: gli oneri posti a carico del datore

Articolo in collaborazione con CLOUDOC

Sì alla consegna delle buste paga anche in modalità online - via email o tramite sito web aziendale - con messa a disposizione del lavoratore degli strumenti tecnici per raggiungere un risultato equivalente alla consegna del documento cartaceo. 

Non è compito del giudice indagare su quale sia il più opportuno strumento sostitutivo della consegna cartacea.

È quanto precisato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 140 del 19 aprile 2022 nel pronunciarsi in ordine a una causa che verteva sull’obbligo posto a carico del datore di lavoro di consegnare la busta paga ai dipendenti.

Buste paga online: il caso

Nella specie, alcune lavoratrici avevano adito le vie giudiziarie al fine di vedersi riconoscere il diritto di ottenere dal datore di lavoro, senza costi a loro carico, la consegna dei prospetti paga in formato cartaceo.

Per l'effetto, le stesse avevano chiesto che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura adottata dalla società medesima e mediante la quale la consegna dei predetti prospetti avveniva sotto forma di file PDF, tramite pubblicazione su sito Internet aziendale ovvero invio a mezzo email.

Tale modalità era censurata nella parte in cui non prevedeva la predisposizione, presso il luogo di lavoro, di un'idonea postazione informatica provvista di terminale pc e stampante, per consentire, appunto, ai lavoratori di ottenere la busta paga in formato cartaceo, senza costi a loro carico ed all'atto della corresponsione della retribuzione.

La sentenza del tribunale  

Il Tribunale adito, dopo aver ribadito come sia possibile, per il datore di lavoro, consegnare ai lavoratori la busta paga con modalità online, per come ammesso dal Ministero del Lavoro con Interpelli n. 1/2008 e n. 13/2012, aveva rammentato anche le ulteriori puntualizzazioni rese in una precedente decisione (Tribunale di Milano - sentenza n. 1092/2019, poi confermata in sede di gravame) secondo cui è comunque necessario che l'azienda, da un lato, abbia evidenza dei download del lavoratore e, dall'altro, possa dimostrare di aver messo online sul sito web la busta paga del dipendente.

Alla luce di tali assunti, il giudice del lavoro aveva accolto la domanda delle ricorrenti e condannato la datrice a consegnare le buste paga richieste nonché a predisporre, presso il luogo di lavoro, una idonea postazione informatica provvista di terminale pc e stampante.

La sentenza della Corte di appello  

La società aveva appellato tale decisione, lamentando violazione degli artt. 1 e ss., della Legge n. 4/1953 e delle indicate interpretazioni applicative fornite dal Ministero del Lavoro, riguardo all'adempimento dell'obbligo di consegna della busta paga.

Orbene, secondo la Corte d'appello, la sentenza impugnata meritava una sostanziale conferma anche se con parziale riforma nel dispositivo, in quanto la domanda di condanna alla predisposizione di apposita postazione informatica sul luogo di lavoro andava rigettata.

Nel caso in esame, le parti avevano controbattuto sulle modalità “alternative” alla materiale consegna del documento cartaceo, ma tale aspetto, secondo la Corte territoriale, travalicava la cognizione della fattispecie: non è compito del giudice indagare su quale sia il più opportuno strumento sostitutivo della consegna cartacea, in quanto ciò si risolverebbe in una valutazione "non giuridica".

Ben può osservarsi - si legge nella decisione - come, da un lato, la consegna sul posto di lavoro o la spedizione per posta al domicilio dei lavoratori siano modalità ormai disagevoli e, dall'altro, non sia affatto scontato che chiunque abbia a propria disposizione un computer con connessione internet e una stampante.

Una volta accertato, quindi, l’inadempimento della società alla consegna delle buste paga, il Tribunale aveva correttamente condannato la società a provvedere in tal senso.

Non era invece possibile, per l'organo giudicante, pronunciare una condanna del datore di lavoro ad un facere specifico, non equivalente a quello previsto dalla legge.

In definitiva, se il datore di lavoro ritenga di optare per una modalità diversa da quella della consegna materiale della busta paga cartacea al domicilio del lavoratore ovvero sul posto di lavoro, sussiste l’obbligo di porre a disposizione del lavoratore medesimo gli strumenti tecnici per effettuare la stampa della busta paga, raggiungendosi così un risultato equivalente a quello dell’adempimento previsto dalla legge.

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