Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

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Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

Al via, dal 25 novembre 2024, alla Camera dei deputati, la discussione generale del disegno di legge recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (C. 2022-A).

Concluso l'esame da parte delle Commissioni riunite X Attività produttive e VIII Ambiente, alle quali era stato assegnato in sede referente il 18 settembre 2024, il disegno di legge si appresta ora ad essere esaminato dall’Aula e, a seguito della sua approvazione, passare al Senato.

Tra i numerosi emendamenti al provvedimento approvati in Commissione vi è anche un emendamento che reca nuove disposizioni in materia di buoni pasto.

Vediamo di cosa si tratta.

Buoni pasto: settore privato e gare pubbliche con regole uniformi

L’articolo 36, aggiunto all’articolato in sede referente, del DDL concorrenza 2023 introduce nuove disposizioni in materia di buoni pasto finalizzate a garantire l’applicazione di regole uniformi per tutti i settori, in nome della parità di trattamento e della equità sociale e a tutela dello sviluppo concorrenziale del mercato.

La nuova disposizione approvata dalle Commissioni, in buona sostanza, estende al settore privato il limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti previsto per le gare pubbliche dal Codice dei contratti pubblici (articolo 131, comma 5, lettera c).

Ma non solo. Viene prevista una clausola di salvaguardia per i buoni pasto già emessi e in circolazione e la possibilità di rinegoziare o recedere dai contratti in essere.

Buoni pasto nelle gare pubbliche: cosa prevede il Codice dei contratti pubblici

L'articolo 131, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36  dispone che l’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avvenga esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Lo stesso comma prevede inoltre che il bando di gara stabilisca i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti.

Tra questi criteri vi è anche quello contemplato dalla lettera c), che prevede “lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti”.

Buoni pasto e DDL concorrenza: tetto del 5% alle commissioni

L’articolo 36 del DDL concorrenza dispone che la norma recata dall’art. 131, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, si applica anche a tutti gli accordi (settore privato in aggiunta alle gare pubbliche), comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.

Conseguentemente, tali accordi devono prevedere, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, remunerativo anche di ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto.

Eventuali clausole contrattuali contrarie a queste norme sono nulle e sostituite di diritto dalle disposizioni di legge.

Buoni pasto e DDL concorrenza: periodo transitorio

I commi 3 e 4 dell’articolo 36 del DDL concorrenza tracciano i tempi di applicabilità delle disposizioni prima illustrate, prevedendo un periodo transitorio.

Viene introdotto uno spartiacque tra accordi conclusi prima o dopo la data di entrata in vigore della legge concorrenza per il 2023. Più nel dettaglio, le nuove disposizioni (e pertanto il limite massimo di commissioni non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto) si applicano:

  • a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge concorrenza per il 2023 (l’articolo 31 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, prevista entro dicembre 2024), nei confronti degli esercenti non vincolati, alla medesima data, da alcun accordo con imprese emittenti;
  • a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere alla data di entrata in vigore della legge concorrenza per il 2023.

Per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano l’impresa emittente ai committenti datori di lavoro, si legge al comma 4, si prevede che:

  • per tutti i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della legge concorrenza per il 2023, comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
  • a decorrere dal 1° settembre 2025, le imprese emittenti, possono recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi o oneri, in deroga all’articolo 1671 del codice civile, fatta salva la rinegoziazione.

Buoni pasto: accordi tra società di emissione e titolari degli esercizi convenzionabili

Da ultimo si ricorda che l’art. 5 dell’Allegato II.17 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili debbano contenere i seguenti elementi:

  • la durata del contratto, le condizioni anche economiche, e il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
  • le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme;
  • l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
  • l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto dal comma 6;
  • l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
  • l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti previsti.

Lo stesso articolo 5 dell’Allegato II.17 dispone: 

  • il divieto di pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato copre tutte le attività necessarie per gestire correttamente il processo dei buoni pasto (acquisizione, erogazione e fatturazione);
  • il divieto di addebitare costi extra diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

Tabella di sintesi: limiti, benefici e regole dei buoni pasto

Caratteristica

Buono pasto cartaceo

Buono pasto elettronico

Limite di esenzione fiscale e contributiva

4 euro al giorno

8 euro al giorno

Cumulabilità giornaliera

Fino a 8 buoni cumulabili

Fino a 8 buoni cumulabili

Destinatari

Dipendenti/categorie omogenee

Dipendenti/categorie omogenee

Valore eccedente

Tassato come reddito

Tassato come reddito

Smart working

Facoltativo

Facoltativo

Cedibilità o conversione

Non cedibile, non convertibile

Non cedibile, non convertibile

Caratteristiche

Nominativi, firma e timbro obbligatori

Nominativi, codice identificativo obbligatorio

 

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