Branch exemption: omessa opzione sanabile con remissione in bonis?

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Branch exemption: omessa opzione sanabile con remissione in bonis?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce la natura del mancato adempimento riguardante l’adesione al regime della branch exemption.

Regime della branch exemption: cosa prevede

Tale regime permette alle imprese residenti nel territorio dello Stato di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (articolo 14, D.lgs 14 settembre 2015, n. 147, che ha inserito nel Tuir l’articolo 168-ter).

L’opzione per il regime di esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni va esercitata dall’impresa nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi SC, quadro RF) riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 165138 del 28 agosto 2017 – riguardante le modalità applicative dell’opzione – precisa che il mancato esercizio dell’opzione nei termini di cui sopra non impedisce all’impresa di accedere successivamente al regime di branch exemption ogni volta che costituisce una nuova branch.

Remissione in bonis utilizzabile per branch exemption?

Nel principio di diritto n. 10 del 13 giugno 2023 si fornisce risposta alla questione se l’istituto della remissione in bonis possa essere utilizzato per sanare l’omesso esercizio dell'opzione per il regime di esenzione di cui al citato articolo 168-ter.

Con la remissione in bonis si consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche qualora il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale.

Il parere delle Entrate nega, nel caso indicato, che l’istituto possa essere usato.

Si afferma, infatti, che non può essere sanata la mancata opzione di adesione al regime della branch exemption mediante l'istituto della ''remissione in bonis'' in quanto è richiesto che l’adempimento omesso abbia natura formale.

Infatti l’istituto in parola intende salvaguardare il contribuente in “buona fede” escludendo i casi di mero ripensamento. Pertanto il contribuente deve avere tenuto un comportamento coerente (concludente) con il regime opzionale scelto o con il beneficio fiscale di cui intende usufruire e deve soltanto avere dimenticato di effettuare l’adempimento formale richiesto dalla norma, che ha portato a termine successivamente.

Ma nel caso dell’opzione per l’esenzione, l'omessa compilazione del citato modulo del quadro RF, riferito al periodo imposta di costituzione della branch, non consente la determinazione e separata indicazione del reddito prodotto dalla stabile. Dunque non si può parlare di adempimento formale da intendersi come ogni adempimento la cui inosservanza non incide sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

Esclusa, quindi, la regolarizzazione, in questa ipotesi, mediante il ricorso alla remissione in bonis.

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