Bonus sponsorizzazioni sportive, le regole attuative finalmente in GU
Pubblicato il 19 novembre 2021
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Il regolamento attuativo per l'ottenimento del cosiddetto "bonus per le sponsorizzazioni sportive" ha finalmente trovato la sua ufficialità.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, n. 196, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre scorso con oltre un anno di ritardo.
Le sue disposizioni entrano in vigore dal prossimo 2 dicembre.
Bonus sponsorizzazione sportive, la normativa
Il Dpcm n. 196/2020 attua la norma di cui all’articolo 81 del Decreto legge 14/08/2020 n. 104, convertito nella legge 126/2020 (Decreto Agosto), che dispone il riconoscimento di un credito d'imposta a favore di soggetti che eseguono investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti delle leghe, delle associazioni e delle società sportive.
Il decreto individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta del 50%, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020.
Soggetti beneficiari
Il beneficio è riconosciuto per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche.
Il bonus spetta anche per gli investimenti verso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta
Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati possono presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale.
Il modulo e gli allegati utili per la richiesta del bonus sport devono essere inviati tramite PEC o semplice mail agli indirizzi che seguono:
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Posta certificata: ufficiosport@pec.governo.it;
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Indirizzo mail: servizioprimo.sport@governo.it.
La domanda contiene:
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gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
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gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
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l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
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la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
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l'oggetto della campagna pubblicitaria;
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l'attestazione delle spese sostenute;
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l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
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la certificazione resa dal soggetto interessato ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attivita' sportiva giovanile da parte delle societa' e associazioni sportive, nonche' l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
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per le societa' e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validita', al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
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la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento.
Al modulo di domanda compilato in ogni sua parte, devono essere allegati tra gli altri anche i seguenti documenti:
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copia del documento d’identità in corso di validità;
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copia del pagamento effettuato;
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copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto l’investimento/sponsorizzazione.
Entro i novanta giorni successivi alla scadenza della domanda, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica sul sito istituzionale l’elenco dei beneficiari.
Entità del beneficio
Il bonus sponsorizzazioni è pari al 50% degli investimenti già effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo delle risorse destinate alla misura.
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