Bonus sanificazione 2021. Codice tributo per la compensazione

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Bonus sanificazione 2021. Codice tributo per la compensazione

A stretto giro dall’uscita del provvedimento agenziale n. 309145/2021 che ha determinato al 100% l’effettiva fruizione del tax credit sanificazione, l’Agenzia ha pubblicato la risoluzione n. 64 dell’11 novembre 2021 con la quale fissa il codice tributo utile per l’utilizzo in compensazione del contributo tramite presentazione del modello F24.

Il credito d’imposta di cui si tratta è quello introdotto dall’art. 32 del DL 73/2021, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il massimo importo conseguibile è pari a 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Il contributo può essere fruito sia mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 e sia in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’importo del bonus - fruibile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento del 10 novembre 2021 - è disponibile tramite il cassetto fiscale del contribuente, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Il codice tributo da indicare nell’F24 è il seguente:

  • “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Detto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

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