Nessuna riduzione del bonus sanificazione 2021
Pubblicato il 11 novembre 2021
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L’art. 32, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, ha riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), fino ad un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno corrente.
Il beneficio è rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Con il provvedimento del 15 luglio 2021, prot. n. 191910, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dell’indennizzo, disponendo che:
- i soggetti legittimati ad accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute e ammissibili, entro il 4 novembre 2021;
- l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.
Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni presentate entro il 4 novembre 2021 è pari a euro 83.076.075,00 - importo inferiore al limite di spesa previsto pari a euro 200 milioni - l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 10 novembre 2021, prot. n. 309145, comunica che l’ammontare massimo del credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei DPI è fruibile in misura pari al 100%.
Le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito restano quelle disposte dal suddetto provvedimento del 15 luglio 2021.
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