Bonus pubblicità: è tempo di dichiarazioni sostitutive
Pubblicato il 03 febbraio 2023
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Con riferimento al bonus pubblicità 2022, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria rende noto che il termine entro in cui spedire la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" scade il 9 febbraio 2023.
Questo a seguito della modifica che ha riguardato il termine originario (1° - 31 gennaio dell'anno successivo). Infatti, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha comunicato che l’invio delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari - bonus pubblicità - realizzati nell'anno 2022 è stato spostato.
Si ricorda che, a regime, il tax credit in argomento prevede due adempimenti:
- dal 1° al 31 marzo è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", una specie di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo coloro che hanno inviato la suddetta comunicazione devono trasmettere la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Ora, con il differimento che tocca tale ultimo periodo, i soggetti che hanno presentato la Comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2022 sono tenuti a trasmettere la dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023.
Bonus pubblicità, beneficiari e agevolazione
Dall'anno 2018 è stato istituito un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Nel corso del tempo si sono succedute variazioni rispetto all’impianto originario dell’agevolazione.
Infatti, per il 2022:
- il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente;
- possono accedere all'agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.
Bonus pubblicità: utilizzo
Il credito di imposta per investimenti pubblicitari è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi, e indicando il codice tributo 6900.
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