Bonus per gli investimenti nel mezzogiorno nel Modello Redditi SC
Pubblicato il 22 giugno 2017
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La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha introdotto un'agevolazione (sotto forma di credito d’imposta) diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il credito d’imposta spetta alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, rispettivamente nella misura massima del 20%, del 15% e del 10%, in relazione agli investimenti realizzati nel corso del 2016.
Normativa |
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2017 D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, (art. 1, commi da 98 a 108) |
Bonus investimenti |
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione diretta a favorire gli investimenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il bonus che si é erogato sotto forma di credito d’imposta spetta alle piccole, medie e grandi imprese, così come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nella misura massima del 20% per le prime, del 15% per le seconde e del 10% per le terze, in relazione agli investimenti realizzati nel corso del 2016.
La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:
Tale valore va assunto al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta, relativi alle medesime categorie di beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
Nota bene Il credito di imposta é rilevante ai fini fiscali; ciò comporta che tale credito ai fini IRPEF, IRES ed IRAP è da considerarsi come contributo tassabile. |
Indebita fruizione del credito |
Nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, o siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione, il credito di imposta deve essere rideterminato.
Il credito indebitamente utilizzato deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali ipotesi. In caso di indebita fruizione anche parziale, del credito per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge. |
Nella dichiarazione dei redditi |
Il quadro da compilare nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi SC 2017) é il quadro RU, dove per la prima volta debutta il bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Nel caso di specie, sono obbligati a compilare il quadro le società di capitali che hanno effettuato investimenti agevolabili e che, quindi, hanno diritto al bonus in commento.
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La fruizione del bonus |
Per il riconoscimento del beneficio fiscale, i soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti ad effettuare, a decorrere dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, apposita ‘‘comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno’’, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. |
Compilazione del quadro RU |
Al rigo RU1, colonna 1, va indicato il codice identificativo del credito d’imposta che, nel caso specifico è C4. Nello stesso rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d’imposta, che nel caso specifico è
Nel rigo RU2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione modello UNICO 2016.
Nel caso specifico, considerando che il 2016 è stato il primo anno di applicazione dell’agevolazione in commento, non esisterà un credito di imposta residuo.
Il rigo RU3 può essere compilato solo dai soggetti che hanno ricevuto, in veste di soci di società trasparenti, di beneficiari di Trust o di cessionari, il credito d’imposta indicato nel rigo RU1.
Al rigo RU5 colonna 3, bisogna esporre l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta 2016.
Nel rigo RU6 va indicata la quota di credito utilizzata in compensazione nel corso del periodo di imposta 2016.
Ricorda Il contribuente che ha effettuato gli investimenti può utilizzare il credito a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.
Nel rigo RU8, deve essere indicato l’ammontare del credito versato a seguito di ravvedimento, con il modello di pagamento F24, in quanto indebitamente utilizzato, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Al rigo RU10, va evidenziato l’ammontare del credito d’imposta eventualmente trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza, nonché da parte dei Trust.
Nel rigo RU12, va, infine, indicato il credito di imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.
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Esempio compilazione |
Considerata una piccola impresa che effettua nel 2016 investimenti in beni strumentali nuovi per 120.000 euro; supposto che dedotti gli ammortamenti fiscali nello stesso anno, il valore dell’investimento netto risulti essere di 100.000 euro: in questo caso la percentuale applicabile è del 20% e l’ammontare di credito d’imposta spettante è di 20.000 euro (da indicare nel rigo RU5).
Nel quadro RU avremo Se l’impresa utilizza una parte del credito d’imposta - ad esempio 5.000 euro - in compensazione nel modello F24, andremo ad indicarlo nel rigo RU6.
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