Bonus Nido 2025: come presentare domanda all’INPS

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Bonus Nido 2025: come presentare domanda all’INPS

Pubblicata l’attesa circolare INPS, la n. 60 del 20 marzo 2025, che fornisce indicazioni per la fruizione del Bonus Nido 2025, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi da 209 a 211, legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Bonus Nido 2025: novità della legge di Bilancio 2025

Il contributo economico previsto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche è stato introdotto originariamente dalla Legge n. 232/2016 e attuata mediante il D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

Nel corso del tempo sono progressivamente cambiati importi e criteri di accesso.

Da ultimo, con la legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) che, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha soppresso la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni ai fini del riconoscimento della maggiorazione a 3.600 euro su base annua del buono.

La stessa legge di Bilancio 2025 ha inoltre escluso che l’assegno unico e universale per i figli a carico concorra nel calcolo dell’indicatore ISEE ai fini della determinazione del Bonus nido.

Requisiti per l’accesso al contributo

Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori (o tutore o affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo.) di un minore di età inferiore ai tre anni.

Requisiti fondamentali del richiedente sono:

  • la cittadinanza italiana o europea, oppure cittadinanza extra-UE con permesso di soggiorno in corso di validità per lungo periodo, lavoro, motivi umanitari o protezione speciale, nonché casi speciali previsti dalla normativa vigente (es. rifugiati, titolari di Carta blu, titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ecc.);
  • la residenza in Italia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

Il genitore richiedente è colui che sostiene economicamente la spesa, sia essa la retta dell’asilo o i costi del supporto domiciliare.

Tipologie di contributo previste

Come di consueto, la misura si articola in due differenti tipologie, ciascuna con regole e requisiti propri: il contributo asilo nido e il contributo forme di supporto presso la propria abitazione.

1. Contributo asilo nido

Il contributo per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati è rivolto alle famiglie che sostengono il pagamento delle rette di asili nido, sia pubblici sia privati. Per accedere a questa forma di sostegno, il richiedente deve sostenere direttamente la spesa.

Le strutture private devono essere autorizzate dal Comune o dalla Regione, rispettando precisi requisiti pedagogici, strutturali e sanitari.

Non sono rimborsabili le spese relative a servizi integrativi (come ludoteche, spazi gioco o campi estivi) né i costi di iscrizione, pre/post scuola, o IVA ordinaria.

ATTENZIONE: Coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del “contributo asilo nido” non possono presentare anche domanda per il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.

2. Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione

Il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione è riservato a bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche che non possono frequentare l’asilo nido.

Il contributo deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune ed è erogato in unica soluzione, previa presentazione di una certificazione del pediatra di libera scelta, che attesti l’impossibilità a frequentare il nido per tutto l’anno.

Importo del contributo

L’ammontare del contributo varia a seconda della data di nascita del bambino e del valore dell’ISEE minorenni in corso di validità.

Per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 210, legge di Bilancio 2025), l’incremento del buono in misura pari a 2.100 euro è riconosciuto, per i nuclei con un valore dell’ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.

Conseguentemente, spiega l’INPS con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, si applicano le seguenti fasce

Bambini nati prima del 1° gennaio 2024:

  • ISEE fino a €25.000,99: €3.000 annui (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro),
  • ISEE tra €25.001 e €40.000: €2.500 annui (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro)
  • ISEE oltre €40.000 o non valido: €1.500 annui (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro)

Bambini nati dal 1° gennaio 2024:

  • ISEE fino a €40.000: €3.600 annui (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro)
  • ISEE oltre €40.000 o non valido: €1.500 annui (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro)

Neutralizzazione dell’Assegno Unico dal calcolo ISEE

Una novità importante introdotta dalla legge di Bilancio 2025 riguarda la neutralizzazione dell’Assegno Unico e Universale nel calcolo dell’ISEE minorenni. Questo significa che l’importo percepito annualmente a titolo di AUU non verrà conteggiato come reddito nella DSU e sarà decurtato dal valore ISEE minorenni, proporzionalmente al parametro della scala di equivalenza.

Ad esempio:

  • AUU ricevuto: €1.500
  • Scala equivalenza: 2,5
  • Importo da sottrarre dall’ISEE minorenni: 1.500 / 2,5 = €600

Questo meccanismo, non applicabile – fino a rettifica - alle Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’ISEE che presentano incongruenze o discordanze, consente a molte famiglie di rientrare in una fascia ISEE più bassa, con conseguente accesso a un contributo maggiore.

Presentazione della domanda: modalità operative

La domanda può essere presentata dalla data di apertura del relativo servizio di presentazione, comunicata ogni anno dall’Istituto con specifico messaggio, fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda stessa e sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione.

ATTENZIONE: L'INPS, dando seguito alla circolare n. 60 del 20 marzo 2025, ha comunicato, con il messaggio n. 1014 del 25 marzo 2025, l’apertura del servizio per la presentazione delle domande di contributo, precisando che le stesse verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.

L’istanza, con la relativa documentazione va presentata esclusivamente in via telematica, attraverso:

  • Portale INPS, autenticandosi con SPID, CIE o CNS (servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”);
  • Istituti di patronato.

È necessario indicare il tipo di contributo scelto (nido o supporto a domicilio). I dati richiesti comprendono:

  • Codice fiscale del bambino e del richiedente;
  • Periodi richiesti;
  • Struttura frequentata (per gli asili privati anche estremi dell’autorizzazione);
  • Documentazione medica (per il supporto a domicilio);
  • Estremi del permesso di soggiorno per cittadini non-UE.
  • Il richiedente, al momento della presentazione della domanda per il contributo deve indicare a quale dei due benefici intende accedere.

Per prenotare il contributo, è sufficiente allegare almeno una ricevuta di pagamento o, nel caso di asili pubblici con pagamento posticipato, l’attestazione di iscrizione.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento, mentre la documentazione a supporto delle spese deve essere allegata entro il 30 aprile dell’anno successivo.

NOTA BENE: Il pagamento del contributo avviene su conto corrente tramite IBAN, gestito attraverso il nuovo sistema INPS chiamato SUGI – Sistema Unico di Gestione IBAN. Quando si presenta una nuova domanda, oppure si modifica una domanda già accolta, è possibile selezionare un IBAN già registrato e usato per altre prestazioni INPS oppure inserire un nuovo IBAN.

Domanda di “contributo asilo nido”

Il genitore che vuole richiedere il contributo per la frequenza dell’asilo nido deve presentare domanda all’INPS, specificando i mesi per cui si richiede il rimborso. È possibile selezionare fino a un massimo di 11 mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda.

Nel caso in cui il bambino compia tre anni durante l’anno, il contributo può essere richiesto solo per i mesi da gennaio ad agosto.

Una volta completata la domanda, il sistema rilascia un codice identificativo e prenota le risorse necessarie solo se viene allegata almeno una ricevuta di pagamento (per uno dei mesi indicati). L’allegazione delle altre ricevute può avvenire anche in un secondo momento. Se, dopo aver inviato la domanda iniziale, si vogliono aggiungere altri mesi, è necessario presentare una nuova domanda.

In alternativa, è possibile anche modificare i mesi già inseriti utilizzando la funzione “Sostituisci mensilità richieste” all’interno del servizio online “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”,”.

Domanda di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione

Completata la compilazione della domanda di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, il servizio attribuisce un codice identificativo. Ai fini della prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo è necessario allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari, per l’intero anno, l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

Il rilascio del numero di protocollo conferma l’avvenuta prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo.

Erogazione e documentazione richiesta

Per il contributo asilo nido devono essere allegate fatture nominali e pagamenti tracciabili.

La documentazione completa relativa alle mensilità fruite per la liquidazione del contributo deve essere allegata tassativamente entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno solare di riferimento della domanda, ad esempio per le domande relative all’anno 2025 la documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026. Il genitore richiedente deve essere l’intestatario della spesa.

Sono ammessi a rimborso la retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata, l’importo relativo all’imposta di bollo e l’IVA agevolata.

Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico dell’utente.

NOTA BENE: Con il messaggio n. 1014/2025, l'INPS ha introdotto un regime transitorio per la richiesta del "contributo asilo nido" per i mesi da gennaio a aprile 2025. Considerando che la circolare n. 60/2025 è stata pubblicata il 20 marzo 2025, in sede di prima applicazione, per il solo anno 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati al paragrafo 6 della circolare n. 60/2025, possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024, ossia la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale. Nel caso di asili nido aziendali, è possibile allegare l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, che confermi l’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga. L'attestazione deve contenere i seguenti dati: denominazione e partita IVA dell’asilo nido; nome, cognome o codice fiscale del minore; mese di riferimento; estremi del pagamento o quietanza di pagamento; nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l'onere della retta.

Per il supporto domiciliare è necessaria l’attestazione del pediatraIl contributo viene erogato in un’unica soluzione, fino all’importo massimo spettante.

Trattamento fiscale e cumulabilità

Il contributo per l’asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali per le spese sostenute per la frequenza dell’asilo (art. 1, c. 335 L. 266/2005)

Il contributo per il supporto a domicilio è esente da imposte, in quanto sussidio di tipo assistenziale ai sensi dell’art. 34, c. 3, del DPR 601/1973.

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