Bonus mamme: in scadenza la domanda per lavoratrici della scuola

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Bonus mamme: in scadenza la domanda per lavoratrici della scuola

Le lavoratrici della scuola hanno tempo fino all’8 aprile 2024 per comunicare tramite il sito del ministero dell’Istruzione la volontà di avvalersi del cosiddetto bonus mamma, l’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2024 consistente nell’esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali Ivs a carico delle lavoratrici madri di almeno 3 figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Ne abbiamo parlato più volte, su tutti si veda l’articolo “Bonus mamme: più tempo per gli arretrati di gennaio e febbraio”: vediamo ora quanto riportato nelle Faq che l’Inps ha reso disponibili sul proprio sito, aggiornate a marzo 2024, con un focus particolare sul settore pubblico.

Bonus mamme: a chi spetta e con quali limiti

Introdotto, come detto, dalla legge di Bilancio 2024, il bonus si configura come un esonero della contribuzione previdenziale dovuta, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, dalla lavoratrice madre di 3 o più figli, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (articolo 1, comma 180) e di 2 figli, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (articolo 1, comma 181).

Nel primo caso l’esonero è riconosciuto fino al mese di compimento di 18 anni di età del figlio più piccolo, nel secondo invece fino al mese del compimento di 10 di età del figlio più piccolo.

L’esonero spetta alle lavoratrici madri del settore pubblico e privato con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato o in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e nelle ipotesi di conversione in contratto a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche.

L’esonero decorre:

  • dalla realizzazione dello status di madre con 2 o 3 figli;
  • dalla decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se lo stesso è instaurato successivamente alla nascita;
  • dal mese di trasformazione a tempo indeterminato per le conversioni in contratto a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

L’esonero spetta fino a un massimo di 250 euro mensili su 12 mensilità.

La lavoratrice interessata è tenuta a comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero indicando il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.

Come accennato, per le lavoratrici del settore scuola l’ultima data utile è l’8 aprile 2024.

Come fare domanda

Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato devono dunque comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli (dato, quest’ultimo, che i datori di lavoro devono esporre nelle denunce contributive, fermo restando che tali dati possono essere comunicati direttamente all’Istituto previdenziale mediante un applicativo dedicato e raggiungibile nel portale istituzionale dell’Ente (in fase di pubblicazione).

NOTA BENE: La mancata indicazione del codice fiscali dei figli da parte del datore di lavoro ovvero della lavoratrice mediante l’apposito applicativo comporta la revoca del beneficio fruito. Quanto sopra sta a significare che l’applicazione dell’esonero in trattazione non può considerarsi automatica e che deve essere cura della lavoratrice farne espressa richiesta.

Bonus in busta paga: quando?

Mentre nel settore privato il beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2024 ha cominciato la sua applicazione, nel settore pubblico il riconoscimento dello sgravio dovrebbe prendere il via con la busta paga di maggio, con il riconoscimento delle quote arretrate dal 1° gennaio 2024 (messaggio Mef n. 35 dell’11 marzo 2024).

NOTA BENE: Se nel 2024 la lavoratrice ha fruito del congedo di maternità, la decontribuzione è riconosciuta solo per i mesi non coperti dallo stesso.

Compatibilità con altri esoneri

Il bonus previsto dalla legge di Bilancio 2024 è cumulabile con gli altri esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro previsti a legislazione vigente, mentre è alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico del lavoratore.

Per quel che riguarda la compatibilità con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, come precisato con il messaggio n. 4042/2022 il bonus mamma trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo in servizio della lavoratrice, purché avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, ed ha una durata massima di un anno.

Al riguardo, le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (ferie, malattia, permessi retribuiti), collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.

Fermo restando tale principio, e in considerazione del fatto che l’esenzione prevista dalla legge di Bilancio 2024 decorre dal 1° gennaio 2024, le due agevolazioni non si sovrappongono nei periodi in cui possono essere usufruiti.

Compilazione Uniemens

Ii datori di lavoro del settore privato devono esporre il beneficio nelle denunce contributive valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> con i seguenti elementi:

  • <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ELA3” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti almeno 3 figli o il valore “ELA2” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti 2 figli;
  • l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere presente due volte, valorizzato con il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2 oppure dovrà essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice ELA3, madre di almeno tre figli. Se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica con l’applicativo di cui al paragrafo 7 deve essere indicata in una sola occorrenza il valore “N”;
  • nell’elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS” nel caso in cui venga inserito il codice fiscale, l’elemento non deve essere presente qualora <IdentMotivoUtilizzocausale> sia stato valorizzato con “N”;
  • nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 VIRTUALE” ricostruito come segue:

Se validato il valore “ELA3”:

  • con il codice “L591”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 - tre o più figli”;
  • con il codice “L592”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 – tre o più figli”.

Se validato il valore “ELA2”:

  • con il codice “L593”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”;
  • con il codice “L594”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”.

NOTA BENE: Poiché gli arretrati dell’esonero, inclusa la restituzione dell’eventuale esonero contributivo già fruito pari al 6/7% può avvenire nei flussi Uniemens delle mensilità di competenza marzo, aprile e maggio 2024, la riduzione del cuneo contributivo va riversata all’Istituto mediante esposizione dei codici di conguaglio “M054” e “M055” rispettivamente per la riduzione del 6% e del 7% sulla quota IVS a carico dei lavoratori.

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