Bonus locazioni 2020, anche con pagamento dei canoni in ritardo

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Bonus locazioni 2020, anche con pagamento dei canoni in ritardo

Spetta il credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d’azienda per la quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatario, a seguito del versamento operato nel 2021. Questa la conclusione che emerge dalla risposta ad interpello n. 263 del 19 aprile 2021.

Tax credit locazioni, canoni non pagati a causa del Covid

Una Srls, costituitasi nel 2019, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se potesse fruire del credito d’imposta di cui all'articolo 28 del Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), e di quello di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori).

Si ricorda brevemente che il Decreto Rilancio, all’articolo 28, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro 2019, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione delle mensilità da marzo a giugno 2020; le mensilità si allungano fino al mese di luglio per le imprese turistico-ricettive stagionali. Il credito d’imposta si attesta al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili; la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive.
Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.

Il tax credit “è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio”.

Successivamente, il Decreto Ristori ha prorogato il suddetto credito d'imposta ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all'Allegato 1 e nell’Allegato 2 del decreto legge.

La norma subordinava espressamente la fruizione del credito d’imposta all'effettuazione del versamento dei canoni nell'annualità 2020.

Con riferimento al caso di specie, la società ha fatto presente che, a causa dei provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo e solo limitatamente, l'attività per la quale è stata costituita.

Di qui, la richiesta di sapere se potesse accedere al tax credit locazioni con riferimento ai mesi agevolati del 2020, pur non avendo ancora pagato tali canoni. È, infatti, intenzione dell’istante procedere al pagamento nella misura del 40% dei canoni di locazione dei mesi di spettanza dell'agevolazione riferiti all'anno 2020 nell’anno 2021.

Tax credit locazioni, sì al beneficio anche per i canoni pagati nel 2021

Nella risposta ad interpello n. 263/2021, l’Agenzia delle Entrate attua un’apertura rispetto al dettato letterale della norma, riconoscendo la possibilità di maturare il diritto alla fruizione del bonus locazioni per i canoni relativi al 2020, anche se corrisposti nel 2021, sebbene il comma 5 dell’art. 28 del DL 34/2021, faccia riferimento a quanto “versato nel periodo d’imposta 2020”, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma.

Ciò anche in virtù dell’entrata in vigore della successiva Legge di Bilancio 2021 che, per alcuni soggetti, ha riconosciuto il credito d’imposta anche per le prime 4 mensilità del 2021.

Infine, l’Agenzia nella risposta n. 263/2021, ha ricordato come nel fornire le modalità attuative della suddetta disposizione abbia riconosciuto per i beneficiari del credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo diretto, la possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti, compresi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Anche in questo caso, con riferimento all’istanza sollevata, l’Agenzia specifica che, in caso di cessione del credito al locatore, il credito d’imposta matura solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone, a condizione che vengano rispettate le modalità stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio e del 14 dicembre 2020.

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