Bonus investimenti 4.0 ampio. Ok per accordi di ristrutturazione del debito e magazzini automatizzati

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Bonus investimenti 4.0 ampio. Ok per accordi di ristrutturazione del debito e magazzini automatizzati

Con alcune risposte ad interpello, datate 18 ottobre 2021, l’Amministrazione finanziaria chiarisce alcuni aspetti dubbi del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge n. 160/2019 e n. 178/2020, rispettivamente Legge di bilancio 2020 e 2021.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, cosa è

L’agevolazione è finalizzata a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

L’entità del suddetto tax credit varia a seconda dell’ammontare dell’investimento effettuato e del tipo di investimento:

  • beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati; 
  • beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati;
  • altri beni strumentali materiali e immateriali.

Bonus investimenti anche con accordo di ristrutturazione societaria

Nella risposta ad interpello n. 719/2021, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità ad una Spa, coinvolta in un accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari, di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0.

L’accordo di ristrutturazione di debiti finanziari di cui all’art. 182-bis del Regio Decreto n. 267/42, diverso dalle procedure concorsuali, non preclude al debitore l’accesso al credito d’imposta investimenti previsto dalla Legge di bilancio 2020.

L’articolo 1, comma 186, della Legge n. 160/2019, infatti, esclude espressamente dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi le imprese in liquidazione volontaria, in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o in “altra procedura concorsuale”. Analoga preclusione vale anche per il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Dunque, la normativa menziona tra le cause di esclusione, oltre alle procedure concorsuali maggiori, il solo concordato preventivo senza continuità aziendale.

Ciò, in quanto, secondo l’Agenzia, è volontà del legislatore escludere dall’agevolazione solamente le imprese assoggettate a procedure con finalità liquidatoria e salvare, invece, quelle imprese intenzionate a risanare l’azienda e proseguire l’attività svolta.

Pertanto, le imprese che accedono ad istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale, come gli accordi di ristrutturazione, possono accedere alle agevolazioni in esame.

Di qui la conclusione della risposta in oggetto, secondo cui l'accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari non rappresenta una causa ostativa all'accesso al bonus investimenti, in quanto non ha finalità liquidatoria e consente all’impresa di far fronte ad uno stato di difficoltà, riportando l’attività ad una condizione di normalità.

Tax credit investimenti 4.0 per i magazzini automatizzati

Nella risposta ad interpello n. 720/2021, l’Agenzia specifica che l'investimento in un magazzino “automatizzato”, acquisito in leasing, da parte di una società può accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui alla Legge n. 178/2020.

Nel caso oggetto dell’interpello, l’investimento riguarda un magazzino automatizzato autoportante refrigerato, da acquisire tramite leasing e, successivamente, da concedere in locazione operativa a una società del gruppo.

L’Agenzia, richiamando quanto già espresso nella circolare n. 4/2017 e nel principio di diritto 2/2020, ammette la spettanza del credito di imposta per la società che concede i beni in locazione operativa, purché la stessa sopporti i rischi dell’investimento e fruisca dei benefici derivanti dalle attività industriali nei cui processi si inserisce il bene.

In linea generale, la circostanza che l'investimento effettuato sia oggetto di un successivo contratto di noleggio/locazione operativa stipulato con un terzo non costituisce, di per sé, una causa ostativa all'accesso all’agevolazione.

La finalità dell'agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria, che nel caso di specie, consiste nell'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa.

Dunque, conclude l’Agenzia che sussiste un’identità di trattamento, ai fini dell'accesso all'agevolazione fiscale, fra le tipologie di investimento in magazzini “tradizionali” e quelli automatizzati "autoportanti".

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