Investimenti in beni strumentali. Codici tributo per la compensazione

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Investimenti in beni strumentali. Codici tributo per la compensazione

Con l’attivazione dei necessari codici tributo, le imprese ora sono in grado di utilizzare in compensazione il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, normato dalle leggi di Bilancio 2020 e 2021.

La risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021, emessa dall’Agenzia delle Entrate, contiene i detti codici.

Legge di bilancio 2020: gli investimenti ammessi

E’ il comma 185 della L. n. 160/2020 che prevede un codice d’imposta a favore delle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31.1.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia.

L’utilizzo del bonus deve avvenire esclusivamente in compensazione, con modello F24, in cinque quote annuali di pari importo; le quote scendono a tre per investimenti in beni immateriali.

Stabiliti tempi differenti per la fruizione del credito a seconda del tipo di investimento effettuato:

  • dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”;
  • se l’interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è ammesso iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dal comma 188, L. di Bilancio 2020.

I codici istituiti sono:

  • “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
  • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

Legge di bilancio 2021: rinnovo del bonus

Con L. n. 178/2020, comma 1051, è stato disposto che tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinguere la forma giuridica, il settore economico di attività, la dimensione e il regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa), che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30  giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta, anch’esso fruibile solo mediante compensazione, in tre quote annuali di pari importo.

Inoltre, per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 (investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0) ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Di seguito i codici tributo da inserire nel modello F24:

  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
  • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
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