Bonus imprese energivore e gasivore. Codici tributo attivati
Pubblicato il 15 aprile 2022
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Attivati i necessari codici tributo per le aziende energivore e gasivore ossia quelle a forte consumo di energia elettrica e gas naturale nonché per le imprese diverse che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” nn. 17 e 21 del 2022.
Imprese energivore e gasivore, crediti d‘imposta
Si ricorda, infatti, che tali provvedimenti, per compensare in parte il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, hanno introdotto:
- per le imprese a forte consumo di energia elettrica (articolo 4, Dl n. 17/2022) un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
- per le imprese a forte consumo di gas naturale (articolo 5, Dl n. 17/2022) un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022;
- per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (articolo 3, DL n. 21/2022) un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022;
- per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (articolo 4, DL n. 21/2022) un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
La disciplina prevede che tali crediti siano utilizzati in compensazione mediante modello F24 - da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate - oppure ceduti solo per intero a terzi.
Dalle Entrate i codici tributo per l’F24
La risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022, dell’Agenzia delle Entrate, ha reso disponibili, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in parola entro il 31 dicembre 2022, i seguenti codici tributo:
- “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
Gli stessi vanno inseriti nella sezione “Erario”, della colonna “importi a credito compensati” dell’F24, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento è quello in cui la spesa è stata sostenuta e va indicato nel formato “AAAA”.
Precisa la risoluzione n. 18/2022 che il termine del 31 dicembre 2022 per l’utilizzo in compensazione si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15, Dl n. 4/2022, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E/2022).
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