Bonus imprese energivore. C’è il codice per la compensazione

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Bonus imprese energivore. C’è il codice per la compensazione

Per aiutare le imprese che si trovano a dover affrontare disagi legati agli alti costi di gas ed energia, il Governo, con DL n. 4/2022, ha rilasciato alcune misure tra cui un credito d’imposta per le imprese energivore.

Bonus imprese energivore

Nella specie, con l’articolo 15 di detto provvedimento si concede, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, un contributo straordinario – a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti - sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Per fruire dell’agevolazione si richiede che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica, relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.

La normativa dedicata stabilisce che il credito d’imposta:

  • sia utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • non concorra alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile Irap;
  • non rilevi ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).

Inoltre, viene prevista la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purchè tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Codice tributo per l’utilizzo

Poiché l’utilizzo è ammesso solo in compensazione, con risoluzione n. 13 del 21 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo, da inserire nell’F24:

  •  “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Nel compilare il modello, il codice va esposto nella sezione Erario, nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. L’anno di riferimento sarà quello in cui è stata sostenuta la spesa e va indicato nel formato “AAAA”.

La presentazione dell’F24 dovrà avvenire solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

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