Bonus gasolio per autotrazione. Software aggiornato
Pubblicato il 29 giugno 2017
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Deve essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2017 la dichiarazione necessaria per fruire dei benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, per quanto riguarda i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2017.
L’informazione arriva con la nota prot. 73833/RU del 22 giugno 2017 con la quale l’agenzia delle Dogane fa anche presente che sul suo sito internet è disponibile – al percorso “Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2017” - il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2017.
Gli utenti possono inviare le dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Per coloro che non utilizzano tale strumento, il contenuto della dichiarazione di consumo va presentata in forma cartacea e riprodotta su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
Ufficio competente alla ricezione
La dichiarazioni va inviata:
- per le imprese nazionali, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio delle Dogane di Roma I.
Misura e modalità di fruizione del beneficio
La misura del beneficio è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2017, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Dlgs n. 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.
Per fruire dell’agevolazione è necessario compilare il modello F24, inserendo il codice tributo “6740”, seguendo le istruzioni fornite con nota RU-57015 del 14.5.2015.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
Occorre tenere a mente le seguenti date:
- 31 dicembre 2018, termine entro cui utilizzare in compensazione i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2017;
- 30 giugno 2019, termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione.
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