Bonus gasolio per autotrasporto e titolarità veicolo

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Bonus gasolio per autotrasporto e titolarità veicolo

In merito alla possibilità di ottenere il credito d'imposta sul gasolio nel settore dell'autotrasporto, l'agenzia delle Dogane, con circolare n. 4 del 23 febbraio 2016, illustra l'ammissibilità del credito d'imposta con riguardo alle varie forme ammesse di titolarità giuridica dell’autoveicolo utilizzato.

Per ottenere il rimborso dell'accisa è necessario presentare la dichiarazione apposita.

Il beneficio fiscale è diretto a due distinte categorie di esercenti operanti nell’attività di trasporto merci: per conto terzi e in conto proprio. Ognuno soggiace ad una speciale disciplina che prevede anche i vincoli di utilizzo dei mezzi.

Autotrasporto merci per conto di terzi

L’esercente attività di autotrasporto merci per conto di terzi può avere la disponibilità dell’autoveicolo a titolo di proprietà, locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto.

L'utilizzo tramite comodato o locazione senza conducente è riservata ad imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori, che utilizzano i mezzi per il trasporto merci conto terzi. In questo caso l'agevolazione è soggetta all'osservanza del vincolo in parola e della forma scritta del contratto.

Viene dimostrata la titolarità del veicolo, per il comodato, attraverso la copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motorizzazione Civile.

Nolo a freddo

In un particolare contratto - c.d. nolo a freddo, in cui l’attività di trasporto merci viene svolta dall’esercente mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi – il rimborso d’accisa avviene a favore del reale utilizzatore dell’autoveicolo qualora vi sia esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo e la registrazione del contratto.

Autotrasporto merci in conto proprio

Per quanto riguarda l'esercizio dell’autotrasporto merci in conto proprio, la circolare n. 4/D richiama la legge n. 298/1974, art. 31, che illustra i titoli di disponibilità degli autoveicoli. In tale settore non sono ammessi la locazione ed il comodato.

Compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso

In attesa che venga aggiornato il software per la compilazione della dichiarazione di rimborso, l’esercente deve annotare nel Quadro A-1 della dichiarazione i titoli di possesso dell’autoveicolo ancora non configurati secondo il seguente criterio:

- l’usufrutto deve essere indicato con la lettera A = Proprietà

- l'acquisto con patto di riservato dominio con la lettera B = Locazione con facoltà di compera (leasing)

- il comodato senza conducente con la lettera C = Locazione senza conducente.

Altre ipotesi

Il documento considera, poi, l'ipotesi particolare di autoveicoli posseduti a titolo di locazione e concessi in uso da esercente che, a propria volta, ne ha la disponibilità sulla base di un distinto contratto di locazione finanziaria e l'esercizio di attività in forma consortile e variazioni della titolarità dell’azienda.

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