Bonus energia e gas I trimestre 2023, richiesta dati al fornitore in scadenza
Pubblicato il 25 maggio 2023
In questo articolo:
- Legge di bilancio 2023, obblighi informativi a carico del venditore di energia e gas
- ARERA, definito il contenuto delle comunicazioni dei fornitori
- Bonus energetici I° trimestre 2023, entro quando inviare la comunicazione del fornitore?
- Sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione
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E’ fissato al 30 maggio 2023 il termine ultimo entro il quale le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, se richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo trimestre 2023.
Si tratta della comunicazione con i dati che consentono il calcolo semplificato dei tax credit energia e gas relativi al primo trimestre 2023 in base a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2023.
NOTA BENE: Alle citate imprese è riconosciuto, rispettivamente, un credito d’imposta del 35% e un credito d’imposta del 45%.
In attuazione della Legge n. 197/2023, l’ARERA ha pubblicato la delibera n. 76 dello scorso 28 febbraio che, in continuità con le precedenti delibere nn. 373/2022, 474/2022 e 669/2022, ha definito:
- i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese richiedenti in tema di credito d’imposta;
- le sanzioni in caso di mancata ottemperanza.
NOTA BENE: Le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire mediante l’utilizzo della PEC, oppure altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.
Vediamo i passaggi chiave dell’adempimento.
Legge di bilancio 2023, obblighi informativi a carico del venditore di energia e gas
La Legge di Bilancio per il 2023 ha rinnovato anche per il primo trimestre 2023 le misure di sostegno economico dedicate alle imprese a parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento dei prezzi delle materie prime energetiche registrato negli ultimi anni.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 6, della Legge n. 197/2022 ha stabilito che, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre dell’anno 2022 e anche nel primo trimestre 2023, il venditore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre dell’anno 2023 per i punti di prelievo e riconsegna da questa contrattualizzati nei citati trimestri.
NOTA BENE: E’ demandato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), il compito di definire il contenuto della suddetta comunicazione e le eventuali sanzioni da applicare in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
ARERA, definito il contenuto delle comunicazioni dei fornitori
L’ARERA con delibera n. 76/2023 ha indicato i contenuti della comunicazione che le imprese non energivore e non gasivore, potranno richiedere ai propri fornitori con i dati relativi al credito d’imposta energia elettrica e gas relativi al 1° trimestre 2023.
ATTENZIONE: Sono così stati definiti gli elementi minimi della comunicazione che i venditori di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al cliente richiedente.
Nello specifico, la delibera stabilisce che si tratta di una comunicazione che riporti:
-
il prezzo medio della componente energetica nel quarto trimestre 2022 e nel quarto trimestre 2019, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
-
l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi;
-
il confronto in percentuale fra i suddetti valori e, nel caso dal confronto emerga un incremento per kWh superiore al 30% o inferiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente.
Analogamente, con riferimento alla componente del gas naturale, la comunicazione deve contenere:
-
l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al quarto trimestre dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;
-
il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 45% della spesa sostenuta dal cliente per l’acquisto del gas relativa al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel primo trimestre dell’anno 2023 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
-
l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio;
-
l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna.
Bonus energetici I° trimestre 2023, entro quando inviare la comunicazione del fornitore?
Come detto la comunicazione deve avvenire a seguito di richiesta espressa dell’impresa che rispetta i requisiti definiti dall’articolo 1, commi 3 e 5 della Legge di bilancio 2023.
SCADENZA: Se ciò avviene, il fornitore è tenuto ad inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ovvero entro il 30 maggio 2023, la comunicazione con il contenuto indicato.
L’ARERA ha ritenuto che sia opportuno che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore
ATTENZIONE: Possono essere effettuate verifiche ispettive presso i venditori, per accertare il corretto adempimento all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 6 della Legge di bilancio 2023.
Sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione
La Delibera n. 76/2023 stabilisce, inoltre, che qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione suddetto determinino l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della Legge 481/95, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.
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