Tax credit energia e gas I° trimestre 2023, disposizioni attuative per cessione e tracciabilità

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Tax credit energia e gas I° trimestre 2023, disposizioni attuative per cessione e tracciabilità

La Legge di bilancio 2023 riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Tali crediti d’imposta si aggiungono a quelli già riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022 e per i quali l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, aveva approvate le disposizioni attuative per la loro cessione e tracciabilità.

Vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, il Direttore delle Entrate, in data 3 marzo 2023, ha emanato un nuovo provvedimento con cui ha esteso le disposizioni attuative del precedente documento di prassi anche alle cessioni dei bonus energetici del primo trimestre dell’anno in corso.

Inoltre, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha anche aggiornato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per comunicare la cessione dei tax credit energetici.

Le nuove versioni sono allegate al provvedimento del 3 marzo e vanno a sostituire quelle approvate con il precedente provvedimento del 26 gennaio 2023.

Ldb 2023, nuovi bonus energetici del primo trimestre 2023

La Legge n. 187/2022 all’articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, ha previsto che la procedura sulla cessione dei crediti d’imposta sul “caro energia” è applicabile anche ai bonus del primo trimestre 2023.

Nello specifico, i nuovi tax credit energetici che sono maturati tra gennaio e marzo di quest’anno e che ora possono essere ceduti sono i seguenti:

  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, pari al 20% delle spese sostenute.

NOTA BENE: La cessione dei suddetti crediti - alternativa al loro utilizzo in compensazione - deve avvenire in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 8 e 48, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal citato provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.

Bonus energetici I° trimestre 2023, comunicazione della cessione

Con il provvedimento n. 116285/2023 del 3 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per la comunicazione della cessione dei bonus energia e gas maturati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.

Si legge nel documento che:

  • la cessione dei bonus a favore delle imprese energivore e gasivore, che hanno acquistato carburante nel 1° trimestre 2023, è comunicata all’Agenzia dal 5 aprile al 18 dicembre 2023;
  • la cessione dei bonus a favore delle imprese agricole e della pesca, che hanno acquistato carburante nel terzo trimestre 2022, è comunicata entro il 21 giugno 2023.

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il:

  • 31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia e gas;
  • 30 giugno 2023, per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.

ATTENZIONE: Una successiva risoluzione indicherà i codici tributo che dovranno essere evidenziati dai cessionari dei crediti per effettuare la compensazione.

In alternativa alla compensazione, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle condizioni previste dalla legge.

Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta maturati nel primo trimestre del 2023, con il nuovo provvedimento agenziale sono, inoltre, approvate le nuove versioni:

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