Bonus edilizi, indicazione dei CCNL nell’atto di affidamento dei lavori

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Bonus edilizi, indicazione dei CCNL nell’atto di affidamento dei lavori

Dopo alcune serie di chiarimenti resi con le Faq pubblicate online in più riprese, l’Agenzia delle Entrate - con la circolare n. 19 del 27 maggio - fa il punto sul Superbonus, sugli altri bonus edilizi e sulla nuova disciplina della cessione del credito d’imposta tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e da successivi interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, ”Aiuti”, “Ucraina”).

L’Agenzia delle Entrate analizza le norme che sono state introdotte dai vari interventi legislativi al fine di contrastare le frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti.

Legge di bilancio 2022, obbligo del visto di conformità e novità sui prezzari

La Legge di bilancio 2022, modificando l’articolo 119 del Decreto Rilancio, ha previsto l’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus nella dichiarazione dei redditi e ha specificato i prezzari da adottare per l’asseverazione/attestazione di congruità della spesa, ai fini dell’esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Riguardo al primo punto, l’obbligo del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta – richiesto per fruire del Superbonus mediante le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito – viene esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».

Nello specifico, il suddetto obbligo è escluso nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Inoltre, l'obbligo di apposizione del visto di conformità non sussiste neanche nel caso in cui il contribuente, che intenda fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i dati ivi contenuti e la presenti direttamente.

Tale obbligo, sia per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021.

Nella circolare n. 19/E viene ribadito come la Legge di bilancio 2022 abbia introdotto una deroga all’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa, esclusivamente per i bonus diversi dal Superbonus, prevedendo che, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, tale obbligo non sussiste per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi della normativa di settore e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel bonus facciate.

Si specifica ora che:

  • il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi;
  • l’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

Riguardo ai prezzari, si ricorda che la Legge n. 234/2021 ha introdotto la previsione secondo cui i prezzari individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, previsti dal Dm 6 agosto del 2020, devono ritenersi applicabili, retroattivamente, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La circolare specifica che, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dal norma, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato Dm del 6 agosto 2020.

Detraibilità spese per il visto di conformità e l’attestazione di congruità

La Legge di Bilancio 2022 ha, inoltre, previsto che per i bonus diversi dal Superbonus, sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La circolare agenziale specifica, ora, che come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto legge n. 228/2021 (cosiddetto Milleproroghe), tale detraibilità spetta anche per le spese sostenute per i bonus diversi dal Superbonus, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021.

Edilizia, indicazione dei CCNL nell’atto di affidamento dei lavori

Alcuni chiarimenti presenti nella circolare n. 19/E/2022 sono di natura non fiscale e sono stati resi con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione al comma 43-bis dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2022, introdotto dal “Sostegni-ter”.

Tale disposizione, al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che per godere dei benefici di cui agli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto “Rilancio” nonché del bonus mobili, bonus verde e bonus facciate, il datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70mila euro, è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori), che i lavori edili, di cui all’allegato X al Dlgs n. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

Un primo chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’adempimento che è entrato in vigore proprio a partire dal 26 maggio 2022, per interventi al di sopra dei 70mila euro, è che esso andrà parametrato al valore dell’opera nel suo complesso, e non più soltanto alla parte di lavori edili.

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Ma c’è di più: tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.

In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Visto che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi, specifica l’Agenzia delle Entrate che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

Se per errore in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Sul piano dei controlli l’Amministrazione finanziaria può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro dell’INPS e delle Casse Edili.

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell’affidamento degli stessi, le suddette prescrizioni operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

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