Bonus edilizi. Fissati i codici tributo per cessione e sconto dei crediti
Pubblicato il 15 marzo 2022
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Istituiti, con risoluzione n. 12 del 14 marzo 2022, nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34/2020, dopo le intervenute modifiche normative.
In particolare, tali codici, precisa l’Agenzia delle Entrate, sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022. Invece, i codici istituiti con risoluzione n. 83/2020 sono utili per le opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.
Ai sensi dell’art. 121 comma 1, DL n. 34/2020, come modificato dall’art. 1, comma 2 del DL n. 13/2022, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per determinati interventi di natura edilizia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati.
Le spese agevolate sono quelle sostenute per interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica (Ecobonus e Superbonus);
- adozione di misure antisismiche (Sismabonus);
- bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
In considerazione del fatto che sono intervenute recenti modifiche alla disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito con F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7701” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7702” denominato “CESSIONE CREDITO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7703” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7704” denominato “CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7705” denominato “CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7706” denominato “CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7707” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7711” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7712” denominato “SCONTO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7713” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7714” denominato “SCONTO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7715” denominato “SCONTO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7716” denominato “SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7717” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.
Gli importi utilizzabili sono quelli che risultano a seguito delle comunicazioni inviate all’Agenzia con i termini e le modalità stabilite dai provvedimenti dall’Agenzia delle entrate in attuazione dello stesso articolo 121 del Decreto Rilancio, da ultimo il provvedimento del 3 febbraio 2022.
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