Bonus carburante autotrasportatori, codice tributo per la compensazione

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Bonus carburante autotrasportatori, codice tributo per la compensazione

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese di autotrasporto.

A prevederlo è la risoluzione n. 61/E del 10 novembre 2023, che ha fissato il codice tributo “7058”.

Decreto Energia, tax credit per l’acquisto di gas naturale

Il cosiddetto Decreto Energia, all’articolo 6 (DL n. 17 del 1° marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% (al netto dell’IVA) delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese (c.d Bonus autotrasporto):

  • aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per la trazione dei predetti mezzi.

NOTA BENE: Il contributo è utilizzabile solo in compensazione.

I criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta sono stati definiti dal Decreto n. 413/2022 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero dei trasporti trasmette all’Agenzia l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo concesso, comprese le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ogni beneficiario può visionare il contributo ricevuto nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate.

Bonus autotrasporto, codice tributo per modello F24

A completamento della citata normativa, la risoluzione n. 61/E/2023, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, ha istituito il seguente codice tributo:

  • “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità - Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

L’identificativo trova posto nella sezione “Erario” della delega di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” indicato nel cassetto fiscale.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del suddetto decreto interministeriale, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

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