Bonus bebè: riesame delle domande per i cittadini extracomunitari

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Bonus bebè: riesame delle domande per i cittadini extracomunitari

Anche i cittadini extracomunitari con titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca diversi dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo potranno ottenere il bonus bebè. A comunicarlo è l'INPS con il messaggio n. 1562 del 7 aprile 2022 con il quale illustra le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia e spiega cosa fare a chi si è visto respingere le domande di assegno.

Bonus bebè: proroghe e abrogazione

L’assegno di natalità o bonus bebè è un assegno mensile erogato dall'INPS alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

In vigore dal 1° gennaio 2015, il bonus bebè è stato modificato e prorogato di anno in anno fino al 2021.

Per il 2022 l'assegno di natalità non è stato prorogato perchè sostituito dall'assegno unico e universale (articolo 10 del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230) che ha abrogato, dal 1° gennaio 2022, tra le altre, anche questa prestazione. Ovviamente, l'INPS continuerà ad erogare il beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nell’annualità 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.

Di seguito un breve excursus storico e normativo del bonus bebè.

 

Riferimento normativo

Proroghe temporanee

Articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Introduzione della misura dal 1° gennaio 2015.

 

Erogazione dell'assegno di natalità ai figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione

Articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Erogazione dell'assegno di natalità per gli eventi verificatisi nel 2018, esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione

Articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

Erogazione dell'assegno di natalità per i nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione

Articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Erogazione dell'assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato nel 2020 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione

Articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Erogazione dell'assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Bonus bebè ai cittadini extracomunitari: novità

L’assegno di natalità è riconosciuto, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, anche ai cittadini extracomunitari in possesso di un idoneo titolo di soggiorno.

Ed è proprio sulla definizione di “idoneo titolo di soggiorno” che si sofferma l'INPS, aggiornando le istruzioni alla luce dell'evoluzione del quadro giuridico.

In particolare, il legislatore in origine prevedeva che i cittadini extracomunitari, ai fini della concessione del bonus bebè, dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

In merito sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale che hanno riguardato la disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le successive proroghe.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, investita della questione, con la sentenza del 2 settembre 2021 (C-350/20), ha riconosciuto all'assegno di natalità la natura di prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale, elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, per i quali i cittadini di Paesi terzi (articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98/UE) beneficiano del diritto alla parità di trattamento.

A seguire, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 54, depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 (e delle successive proroghe vigenti fino al 31 dicembre 2021), nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità:

  • i cittadini di Paesi terzi non comunitari ammessi nello Stato a fini lavorativi;
  • i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Sulla norma censurata dalla Corte costituzionale è intervenuta la legge europea 2019-2020 (articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238), che ha modificato in modo significativo l'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 190/2014.

In sostanza, il legislatore italiano, adeguandosi alla normativa UE, stabilisce che possono accedere al bonus bebè:

  • i cittadini di Stati extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • i familiari titolari di carte di soggiorno (articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del Testo unico, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Bonus bebè ai cittadini extracomunitari: come ottenerlo

Alla luce del nuovo quadro giuridico, l'INPS fa presente che:

- accoglierà le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca e in fase di istruttoria (in presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 238/2021 e indicati nella sentenza della Corte Costituzionale);

- i nuovi beneficiari potranno chiedere il riesame delle domande respinte per mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo. Sono fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per evento che ha determinato il consolidamento del rapporto.

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