Bonus bebè 2019, come e quando richiederlo?

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Bonus bebè 2019, come e quando richiederlo?

Tutto pronto per il bonus bebè 2019. I genitori di figli nati o adottati, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, possono usufruire di un bonus mensile di 80 euro, pari a 960 euro annuali, se l’importo dell’ISEE non superi i 25.000 euro. Il bonus raddoppia qualora l’ISEE non ecceda i 7.000 euro. Per quest’anno, inoltre, è concessa anche una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio nato o adottato successivo al primo.

La richiesta per ottenere il bonus bebè deve essere presentata telematicamente all’INPS, entro 90 giorni dall’evento di nascita o adozione. È previsto comunque un regime transitorio per i figli nati o adottati dal 1° gennaio al 15 marzo 2019: in tali casi, i 90 giorni decorrono da quest’ultima data.

Le regole di fruizione del bonus bebè 2019 sono state fornite dall’INPS, con la circolare n. 85 del 7 giugno 2019, specificando che la domanda deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito INPS, salvo che tale modello sia stato già presentato in occasione di altre domande di prestazione.

Bonus bebè 2019, evoluzione normativa

Il cd. bonus bebè è stato disciplinato per la prima volta dalla L. n. 190/2014, relativamente ai nati o adottati nel triennio 2015 – 2017. Successivamente, con la L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), l’assegno di natalità è stato riconosciuto anche per i nati o adottati nel 2018, ma soltanto per la durata di un anno. Infine, l’articolo 23-quater del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, ha esteso l’assegno ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, prevedendo anche una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo. A tal proposito, il legislatore ha fissato i limiti di spesa, pari a:

  • 204 milioni di euro per il 2019;
  • 240 milioni di euro per il 2020.

Dunque, dal 1° gennaio 2019 l’assegno di natalità trova la propria disciplina in tre distinte fonti legislative:

  • il D.L. n. 119/2018, per gli eventi verificatisi e che si verificheranno nel corso del 2019;
  • la L. n. 205/2017, per gli eventi che si sono verificati nel corso del 2018;
  • la L. n. 190/2014, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede (a differenza del D.L. n. 119/2018 e della L. n. 205/2017) un assegno di durata massima triennale.

Bonus bebè 2019, ambito di applicazione

Rispetto alle precedenti edizioni del bonus bebè, quest’anno trovano applicazione i seguenti principi comuni:

  • corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS e obbligo di monitoraggio da parte dell’INPS mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ora anche al Ministro per la Famiglia e le Disabilità;
  • status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria ed extracomunitaria);
  • residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;
  • importo dell’assegno da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE rispettivamente non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui;
  • termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento) e decorrenza della prestazione dalla data dell’evento se la domanda è tempestiva. In caso di domanda tardiva la prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda;
  • pagamento mensile dell’assegno;
  • normative collegate (ad esempio, disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).

Bonus bebè 2019, maggiorazione del 20%

Come anticipato in precedenza, oltre all’estensione del bonus bebè, il D.L. n. 119/2018 prevede anche una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:

  • la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti (art. 2 del Dpcm. 27 febbraio 2015);
  • ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
  • diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
  • in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019: a. se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione è riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, nascita di tre gemelli nel 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico); b. se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
  • in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione è riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico);
  • in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione è riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta per tutti e tre i minorenni adottati).

Bonus bebè 2019, presentazione della domanda e regime transitorio

La domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore.

Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

È previsto, infine, un regime transitorio per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019. In tali casi, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 7 dicembre 2018 - Bonus bebè e rinnovo dell’ISEE 2018 – Schiavone

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