Bonus aggregazioni anche per più operazioni distinte del 2021. Chiarimenti Entrate
Pubblicato il 08 settembre 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/2021, rende un chiarimento in merito alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace a seguito di specifiche operazioni di aggregazione aziendale, prevista dalla Legge di bilancio 2021 (cosiddetto Bonus aggregazioni).
Nello specifico, viene affrontato un aspetto critico della disciplina agevolativa delle aggregazioni aziendali introdotta, per le operazioni deliberate nel 2021, dai commi da 233 a 243 della Legge n. 178/2020, dopo che sono arrivate all’Amministrazione finanziaria una serie di richieste di chiarimento sugli effetti della disposizione contenuta, in particolar modo, nel comma 240.
Credito d’imposta per operazioni di aggregazione aziendale, normativa
Il regime di favore previsto dall’articolo 1, commi da 233 a 243, della Legge n. 178/2020 consente la trasformazione in credito d’imposta delle DTA in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda tra soggetti indipendenti, approvate o deliberate dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti o del conferente, realizzate entro il 31 dicembre 2021.
Lo scopo della disciplina è quello di incentivare i processi di aggregazione tra imprese per ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese, che si presenta particolarmente rilevante in Italia rispetto agli altri Paesi.
La norma prevede che:
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in presenza di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, realizzate tra società indipendenti ed operative da almeno due anni, sia prevista la facoltà di trasformare in crediti di imposta compensabili le imposte anticipate (DTA) su perdite fiscali inutilizzate e su eccedenze di deduzioni Ace, consentendo di monetizzare tali posizioni soggettive senza dover attendere il conseguimento di imponibili capienti;
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l’agevolazione si estenda anche a fusioni, scissioni o conferimenti effettuati tra imprese dello stesso gruppo, nel caso in cui il rapporto di controllo sia stato acquisito nel 2021, non attraverso operazioni straordinarie, e l’aggregazione avvenga entro un anno dall’acquisizione;
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la conversione delle DTA possa effettuarsi entro un tetto pari al 2% degli attivi contabili delle società coinvolte nella aggregazione, senza considerare quella con l’importo più elevato.
Infine, il comma 240 dispone che: "Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a
243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233".
Proprio in seguito alle criticità sollevate da quest’ultimo comma, l’Agenzia ha ritenuto opportuno formulare una richiesta di consulenza al Mef; pertanto, le indicazioni fornite nella risoluzione n. 57/E/2021 tengono conto anche delle indicazioni ministeriali.
Bonus aggregazioni aziendali, anche per operazioni che coinvolgono più di due soggetti
Partendo proprio dalla finalità della norma di cui alla Legge di bilancio 2021, ossia ridurre il differenziale di competitività tra le imprese italiane e quelle straniere, l’Agenzia ritiene pacifico che la disciplina in oggetto trovi applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgano più di due soggetti.
Le stesse modalità di calcolo dell'ammontare di DTA trasformabili fanno implicitamente riferimento al caso di partecipazione di più di due soggetti. Infatti, con riguardo a fusioni e scissioni, le DTA sono trasformabili in credito d'imposta nel limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti “senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento”.
La disposizione fa riferimento ad un'unica operazione di aggregazione a cui partecipano più di due soggetti, ma la disciplina deve essere applicata anche nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il periodo di riferimento indicato espressamente dalla norma.
Il dubbio sorgeva, però, con riferimento al comma 240 che stabilisce che indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, la disciplina agevolativa può essere applicata una sola volta per ciascun beneficiario.
In altri termini, ogni soggetto può usufruire una sola volta del meccanismo, mentre non sono previsti limiti riguardo al numero di operazioni realizzabili. In caso contrario, la norma avrebbe dovuto limitare espressamente la trasformazione ad una sola operazione.
Una interpretazione della norma potrebbe essere quella secondo cui: il comma 240 vada inteso nel senso che, indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, il beneficio concesso dalla disciplina si debba quantificare considerando le operazioni come un’operazione di aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei soggetti partecipanti a dover partecipare una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili.
In conclusione, quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di più e distinte operazioni straordinarie realizzate da una determinata società nell’arco temporale agevolato, il bonus aggregazioni deve essere considerato applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, fermo restando che ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa concorrere una volta soltanto.
Ne deriva che, se in un’operazione l’attivo di un soggetto ha concorso a determinare l’ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un’operazione successiva.
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