Bonus affitti limitato alla vendita al dettaglio

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Bonus affitti limitato alla vendita al dettaglio

L’Agenzia delle Entrate – risposta ad interpello n. 287 del 23 aprile 2021 – si esprime sulla possibilità di fruizione del credito d'imposta per canoni di locazione con riferimento a tre società che hanno un fatturato superiore a 5 milioni di euro, ma che non esercitano esclusivamente attività di commercio al dettaglio.

Le società istanti rappresentano di percepire la maggioranza dei ricavi dalla vendita al dettaglio, ma di conseguire ricavi anche da altre attività (quali, per esempio, quelle di manutenzione in genere); al riguardo ritengono che sussistano dubbi interpretativi in merito alla spettanza del credito d'imposta di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del Dl n. 34/2020 ( “Rilancio”) e chiedono all’Amministrazione finanziaria se sia possibile:

  • fruire del credito d'imposta per intero, tenuto conto che la vendita al dettaglio rappresenta sempre quella prevalente, costituendo più del 50% dei ricavi complessivi;

  • beneficiarne in funzione di altri parametri di cui tener conto per la relativa quantificazione.

Bonus affitti, ambito soggettivo di applicazione della normativa

Nella risposta n. 287/2021, l’Agenzia ricorda che in sede di conversione del Decreto legge Rilancio, ad opera della Legge n. 77/2020, è stato inserito il comma 3-bis che ha riconosciuto il credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo, nella misura del 20% e del 10%, alle “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore”; il credito d’imposta è, poi, commisurato, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 28, all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, a condizione di aver subito una diminuzione del fatturato di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Successivamente, l'articolo 8 del decreto “Ristori” ha esteso il credito d'imposta di cui al citato articolo 28 ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco allegati allo stesso decreto.

Bonus affitti, solo per i canoni versati per le attività di commercio al dettaglio

L’Agenzia, considerando che il fine agevolativo dell'articolo 28 del decreto Rilancio è quello di "contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e tenuto conto che, con riferimento al caso di specie, non viene esercitata solo attività di commercio al dettaglio ma anche altre attività non riconducibili in tale categoria, ritiene che è coerente con la volontà del Legislatore il fatto che le società possano beneficiare del bonus affitti. È, però, da aggiungere che il beneficio è riconosciuto limitatamente ai locali in cui è svolta, anche congiuntamente ad altre attività, l'attività di commercio al dettaglio, e se dalla sola attività di commercio al dettaglio sono derivati ricavi superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d'imposta di riferimento.

Viceversa, le società istanti non potranno usufruire del credito d'imposta di cui al comma 3-bis con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta, nemmeno in maniera contestuale, l'attività di commercio al dettaglio.

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