Fondo di solidarietà di Bolzano - Alto Adige: in GU il decreto di adeguamento
Pubblicato il 10 ottobre 2023
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È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, il decreto interministeriale 22 agosto 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Sudtirol.
Il predetto Fondo è stato istituito presso l’INPS con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016.
Il Fondo assicura tutela in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del medesimo decreto legislativo o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del medesimo decreto e che occupano almeno il 75 % dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
A partire dalla data di istituzione del Fondo potranno aderirvi i datori di lavoro già aderenti ai Fondi solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
Finalità
Il Fondo persegue le seguenti finalità:
- assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali;
- assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Assegno di integrazione salariale
Il decreto interministeriale 22 agosto 2023 prevede che l’importo dell’assegno di integrazione salariale sia determinato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche.
Il datore di lavoro erogherà l’assegno ai dipendenti alla fine ogni periodo di paga. Successivamente, tale importo è rimborsato al datore di lavoro oppure conguagliato.
Laddove si proceda con il pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’INPS tutti i dati necessari ai fini del versamento dell’assegno di integrazione salariale.
Contributi di finanziamento
Ai fini della copertura della prestazione, sarà necessario versare i seguenti contributi:
- un contributo ordinario nella misura dello 0,50% per i datori che occupano mediamente fino a cinque dipendenti, rispettivamente due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, da determinare sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali;
- un contributo ordinario nella misura dello 0,80% per i datori che occupano mediamente oltre i cinque dipendenti, rispettivamente due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, da determinare sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali;
- un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro nei casi di sospensione o di riduzione di lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore.
NOTA BENE: A partire dal 1° gennaio 2025, il contributo ordinario di cui al primo punto potrà essere ridotto fino alla misura massima del 40% per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano richiesto l’assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
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