Beni strumentali a doppia via

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Con la risoluzione n. 310/E del 21 luglio 2008, l’agenzia delle Entrate ha confermato ufficialmente quanto dalla stessa già anticipato nella videoconferenza del 19 maggio 2007. Il principio che si vuole rimarcare è che: l’estromissione di beni mobili strumentali genera plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili solo se riferita a beni acquistati dopo il 4 luglio 2006 (entrata in vigore del decreto legge 223/2006). Questa norma, infatti, stabilisce un nuovo regime che vale solo per gli acquisti effettuati dopo l’introduzione delle nuove norme. A differenza di quanto accade per il reddito d’impresa, nel quale si applica il principio della competenza, le Entrate hanno confermato che i professionisti applicano il principio di cassa anche per le plusvalenze e minusvalenze. Queste concorrono alla formazione del reddito nell’anno in cui il corrispettivo o indennità sono percepiti. Infine, non si estende ai lavoratori autonomi la facoltà prevista per le imprese di rateizzare, in quote costanti, fino a un massimo di cinque periodi d’imposta, la tassazione delle plusvalenze. Se il costo non è interamente deducibile, dunque, le plusvalenze o le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dedotto e quello effettuato.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – Spartiacque per le plusvalenze – Bongi

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