Beni confiscati Si estinguono per confusione i soli debiti Irpef e Ires
Pubblicato il 01 settembre 2017
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Un amministratore giudiziario si rivolge all'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 114/2017) per conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 50 del Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) sulla confisca di beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati.
L'Agenzia si esprime in merito all'ambito soggettivo e temporale di applicazione della norma, tenendo conto che nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'impresa commerciale, che era stata sequestrata ad un contribuente, cui aveva fatto seguito la sua confisca, erano sorti debiti fiscali Iva e Irpef, a titolo di ritenuta d’acconto, debiti verso la Camera di commercio e debiti previdenziali Inail.
L’amministratore giudiziario aveva presentato (per conto dell'indiziato) le dichiarazioni Unico e Iva per gli anni oggetto dell’amministrazione giudiziaria esclusivamente in riferimento ai redditi prodotti dai beni sequestrati.
Secondo la generica formulazione dell'articolo 50 del Codice antimafia, l'istante riteneva che i suddetti debiti avrebbero dovuto estinguersi per confusione. La norma, infatti, stabilisce che in caso di confisca di beni, aziende e partecipazioni sequestrate alla criminalità organizzata "i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 c.c.".
Esito dei crediti erariali in caso di confisca di beni, aziende o partecipazioni sequestrati
Analizzando il disposto normativo di cui al suddetto articolo 50, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 114/E/2017, assume una posizione diversa rispetto a quella dell'istante.
Si specifica nel documento di prassi che per far scattare l'azzeramento dei crediti erariali è necessario, da una parte, che la confisca diventi definitiva e, dall'altra, che venga meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio e confluisca nello stesso soggetto (Stato/Erario) la qualità di debitore e creditore d'imposta.
Sulla base di tali premesse, l'Agenzia arriva alla conclusione che:
- da un punto di vista oggettivo, si estinguono per confusione – secondo le leggi antimafia – solo i crediti aventi natura erariale, mentre sono esclusi dall'effetto estintivo i contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e diritti camerali;
- da un punto di vista temporale, si estinguono per confusione tutti i debiti erariali maturati fino all’adozione del provvedimento di sequestro; mentre per i crediti erariali sorti in precedenza, l'estinzione per confusione si può avere solo nel caso in cui venga meno il presupposto soggettivo, quindi per i soli crediti Ires e Irpef e non per quelli ai fini Iva, delle ritenute e Irap per i quali, invece, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.
- eDotto.com – Edicola 6 gennaio 2017 - Imprese confiscate alla mafia Corposi incentivi MiSE – A. Lupoi
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