Benefici prima casa. Conta la destinazione urbanistica dell'area definita prima della costruzione

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Con ordinanza n. 3080 depositata l'11 febbraio 2014, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una rettifica con il recupero della maggiore imposta di registro notificata ad una contribuente.

Quest'ultima aveva acquistato un immobile, usufruendo dei benefici fiscali sulla prima casa, in una zona residenziale che, successivamente alla sua costruzione, era stata destinata a ville.

Aderendo alle motivazioni rese in sede di merito, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che fosse irrilevante, ai fini della qualificazione dell'abitazione come "di lusso", l'adozione di uno strumento urbanistico che, come nella specie, avesse destinato l'area a "villa" o "parco privato" successivamente alla realizzazione della costruzione medesima. Cio' che rilevava, per contro, era la destinazione urbanistica dell'area per come definita prima della costruzione.
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  • ItaliaOggi, p. 26 - Benefici sulla prima casa a riparo da modifiche - Alberici

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