Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati: le istruzioni INPS

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Con messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014, l’INPS comunica che è disponibile la graduatoria delle istanze accolte per fruire del beneficio previsto dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.

Si ricorda che con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro – la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

L’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico dell’assunzione, della proroga e della trasformazione, e la graduatoria finale è pubblicata all’interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole, nella sezione relativa al modulo LICE (accessibile selezionando le voci “Comunicazioni on line” e “Invio Nuova Comunicazione”).

L’ammissione è, comunque già stata comunicata ai singoli datori di lavoro mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato; al modulo è allegato il piano di fruizione dell’incentivo, calcolato secondo le informazioni contenute nell’istanza.

La circolare chiarisce, inoltre che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD), sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2 della circolare 32/2014.

Casi particolari

Qualora siano state accolte più istanze per lo stesso lavoratore, sarà cura del datore di lavoro non superare il bonus complessivo di € 1.140 - qualora tutte le istanze accolte si riferiscano a rapporti a tempo determinato – ovvero di € 2.280 – qualora almeno un’istanza sia stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato.

Per le assunzioni a tempo determinato a scopo di somministrazione il limite di € 1.140 deve essere riferito ai rapporti di lavoro riguardanti il medesimo utilizzatore.

Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto originariamente denunciato sul modulo LICE – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto autonomamente a ridurre in misura proporzionale l’importo del bonus spettante; analogamente, sarà cura del datore di lavoro fruire del beneficio in una misura inferiore rispetto a quanto concesso, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima della data di scadenza indicata nell’istanza.

Controlli

Poiché l’INPS ha riconosciuto e reso fruibili gli incentivi sulla base di quanto dichiarato dal datore del lavoro con i moduli di istanza, saranno effettuati controlli sulla veridicità delle attestazioni rese e sulla sussistenza dei requisiti relativi all’accesso, nonché sulla durata e sull’importo del beneficio.

Eventuali somme indebitamente percepite dai datori di lavoro saranno oggetto di iniziative di recupero e consentiranno di accogliere altre istanze, a seguito della rideterminazione delle risorse disponibili.
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