Benefici penitenziari a condannati per reati ostativi: sì della Camera
Pubblicato il 01 aprile 2022
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La Camera dei deputati, nella seduta di giovedì 31 marzo, ha approvato il testo unificato delle proposte di legge avanzate a modifica dell'ordinamento penitenziario in tema di ergastolo ostativo.
L'intervento è volto a subordinare, a specifiche condizioni e nel rispetto di un peculiare procedimento, l'accesso di condannati per gravi reati, prevalentemente associativi, ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale.
Il provvedimento dovrà essere approvato entro il 10 maggio 2022, data a cui la Corte costituzionale, con ordinanza n. 97/2021, ha rinviato l'udienza pubblica per la trattazione di attinenti questioni di legittimità, al fine di concedere al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia. Il relativo esame passa ora al Senato.
Condannati in 41 bis esclusi dalla concessione dei benefici
Le nuove disposizioni superano l'attuale preclusione ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale prevista per i detenuti condannati per reati cosiddetti "ostativi", individuando, in primo luogo, le condizioni per l'accesso ai suddetti benefici.
E' previsto, a tal fine, un particolare regime probatorio, fondato sull'allegazione, da parte degli istanti, di elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.
Per quanto concerne, a seguire, i detenuti sottoposti al 41-bis, la concessione dei benefici è subordinata alla previa revoca di tale regime.
Tra le ulteriori novità, si segnalano:
- una nuova disciplina procedimentale per la concessione dei benefici, attraverso l'acquisizione del parere del Pm e, in caso di specifici gravi reati, anche del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
- lo spostamento, dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza collegiale, della competenza ad autorizzare il lavoro all'esterno e i permessi premio, in caso di detenuti condannati per terrorismo, eversione dell'ordine democratico, associazione mafiosa;
- alcuni ritocchi alla disciplina sulla liberazione condizionale dei condannati all'ergastolo per reati ostativi, non collaboranti con la giustizia: potranno accedervi solo dopo aver scontato 30 anni di pena e nel rispetto dei requisiti anche procedimentali di accesso ai benefici penitenziari;
- la possibilità, per la GDF, di compiere accertamenti sui detenuti in regime di 41-bis;
- una disciplina transitoria da applicare ai detenuti per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma.
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