Bando biomasse ed efficienza energetica, possibile rinegoziare i finanziamenti
Pubblicato il 19 dicembre 2019
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Pubblicato dal MiSE il decreto che stabilisce i criteri e le condizioni per la sospensione e la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati già concessi.
Si tratta, nello specifico, dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 (bandi “investimenti innovativi”), 13 dicembre 2011 (bando “biomasse”) e 5 dicembre 2013 (bando “efficienza energetica 2013”).
Il nuovo provvedimento del 7 agosto 2019 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero ricorda che possono accedere ai benefici di legge le imprese che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi.
Tali imprese, in relazione ai suddetti finanziamenti agevolati già ricevuti, possono ottenere per una sola volta e nel rispetto dell’intensità di aiuto determinata in sede di concessione:
- una sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate per un periodo di dodici mesi, con scadenza non successiva ad un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
- in aggiunta, ovvero in alternativa alla suddetta sospensione, un allungamento dei piani di ammortamento fino a quindici anni di durata complessiva a decorrere dalla data di scadenza della prima rata del finanziamento agevolato.
Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti dall'impresa al MiSE alle scadenze del piano di ammortamento originario.
Si resta ora in attesa di una successiva circolare ministeriale con le indicazioni dei termini e delle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione da parte delle imprese interessate.
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in qualità di Soggetto gestore dei suddetti interventi agevolativi è autorizzata a rinegoziare con le imprese i finanziamenti agevolati concessi entro il 31 dicembre 2019, rideterminandone la durata complessiva del rimborso.
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