Banche, indeducibilità allargata

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La circolare 19/E/2009 detta particolari disposizioni in materia di interessi passivi anche per ciò che riguarda le banche. L’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla portata del comma 5-bis dell’articolo 96 del Tuir inerente l’indeducibilità degli interessi passivi riferiti, tra gli altri, agli istituti di credito. La regola vuole che per le banche, le imprese di assicurazione e i soggetti finanziari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 87 del 1992, gli interessi passivi sostenuti siano deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. Per queste imprese non assume rilevanza l’ammontare degli interessi attivi né occorre effettuare il calcolo del 30% del Rol. Nel paragrafo 2.7, la circolare delle Entrate spiega che “per esigenza di coerenza e sistematicità” la norma “deve intendersi applicabile, oltre che agli interessi passivi, anche agli oneri ad essi assimilati, pur non essendo, questi ultimi, espressamente menzionati, sempreché trovino fonte in rapporti che assolvono ad una funzione finanziaria e cioè di impiego di capitale”. Dunque, secondo la circolare, le banche possono dedurre il 96% degli interessi passivi ed oneri assimilati, iscritti in bilancio secondo corretti principi contabili sempreché derivino da rapporti di natura finanziaria. Ci si riferisce agli oneri iscritti nella voce 20 del Conto economico, esclusi, però, quelli non inerenti rapporti di natura finanziaria. Anche ai fini Irap, la locuzione “interessi passivi” comprende pure gli oneri assimilati.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Operazioni straordinarie, riportabilità limitata – Montemurro

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