Bancarotta fraudolenta documentale: dolo nelle due ipotesi di reato

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Bancarotta fraudolenta documentale: dolo nelle due ipotesi di reato

Se è contestata la sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, ipotesi che richiede il dolo specifico, non può essere addebitata anche la fraudolenta tenuta delle stesse che richiede, invece, il dolo generico.

La Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale impartita, in sede di merito, all’amministratore unico di una Srl dichiarata fallita.

L’imputato si era rivolto alla Suprema corte denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato: sin dall’elaborazione del capo di imputazione a suo carico era stata operata una indebita commistione delle due ipotesi alternative di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 della Legge Fallimentare.

Nelle sentenze di condanna, era stata pacificamente addebitata solo la sottrazione delle scritture contabili ed era questa la condotta materiale posta a base della affermazione di responsabilità.

Secondo la difesa del ricorrente, ciò posto, la decisione impugnata era incorsa in un errore di diritto e in un vizio argomentativo laddove, per la fattispecie a dolo specifico di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, aveva ritenuto sufficiente, invece, il dolo generico, affidando a questo erroneo presupposto il giudizio di colpevolezza.

Bancarotta fraudolenta documentale: due fattispecie alternative e autonome

Con sentenza n. 11420 del 24 marzo 2021, la Quinta sezione penale della Cassazione ha giudicato fondato il ricorso dell’imputato, dopo aver reso alcune precisazioni in ordine alle due ipotesi alternative per l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'art. 216 sopra menzionato:

  • la prima è la fattispecie di sottrazione o distruzione, cui è parificata l'omessa tenuta, dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
  • l’altra, si configura in presenza di una tenuta della contabilità che renda impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita.

Quest’ultima, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede, come sottolineato dal ricorrente, il dolo generico.

Occultamento scritture e fraudolenta tenuta della contabilità: diverso elemento soggettivo

Orbene, nell'imputazione in esame erano state contestate entrambe le due ipotesi. I giudici del merito, invece, in considerazione dell'omessa consegna delle scritture contabili e del mancato reperimento delle stesse da parte del curatore del fallimento, avevano ritenuto consumata la prima delle due fattispecie prospettate dal titolare dell'azione penale, la cui autonomia, in seno all'art. 216 richiamato, è pacifica.

Tale autonomia – hanno precisato gli Ermellini – “deve essere intesa come vera e propria alternatività, nel senso che, qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, non può essere addebitata all'agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime”.

La Corte di appello, tuttavia, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione summenzionata, aveva operato una "fusione" tra le due fattispecie, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima nonché sostituendo il dolo generico richiesto per la sussistenza dell'una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell'altra.

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