Banca risarcisce l'impresa in caso di abusiva concessione di credito

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Banca risarcisce l'impresa in caso di abusiva concessione di credito

In una recentissima sentenza la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità della banca per abusiva concessione di credito a impresa in palese situazione di crisi economica.

L'erogazione di credito che venga effettuata, con dolo o colpa, a un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, è da qualificare come abusiva.

Tale condotta integra un illecito per il soggetto finanziatore, venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, qualora dalla stessa discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa.

Così la Corte di cassazione con sentenza n. 24725 del 14 settembre 2021, nelle conclusioni della quale sono stati enunciati ulteriori ed interessanti principi di diritto.

Rischio non irragionevole? Concessione di credito non abusiva

I giudici di legittimità hanno così sottolineato che non integra, invece, abusiva concessione di credito la condotta della banca che, anche al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o di proficua permanenza sul mercato, basata su documenti, dati e notizie acquisite, "da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi”.

Curatore fallimentare legittimato ad agire contro la banca

In tale contesto, il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro il soggetto finanziatore per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia causato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale.

Per finire, la Suprema corte ha precisato che la responsabilità in capo alla banca, abusiva finanziatrice, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali, in via di solidarietà passiva, senza che sia necessario l’esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi, nelle predette ipotesi, di mero litisconsorzio facoltativo.

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