Banca d’Italia: disposizioni per la conservazione e l’utilizzo dei dati antiriciclaggio
Pubblicato il 01 agosto 2018
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Sottoposte a pubblica consultazione da parte della Banca d’Italia le disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio.
Il documento, che porta la data del 31 luglio 2018, resterà in osservazione fino al 1° ottobre 2018.
Esso è adottato ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del Dlgs n. 231 del 21 novembre 2007, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (“decreto antiriciclaggio”).
La consultazione sul suddetto documento segue quelle sulle disposizioni riguardanti:
- il sistema sanzionatorio antiriciclaggio;
- l’adeguata verifica della clientela;
- l’organizzazione, le procedure e i controlli interni antiriciclaggio.
Novità decreto antiriciclaggio
Il decreto antiriciclaggio, in linea di continuità con il precedente regime, ha previsto obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio in parte analoghi – nel contenuto – a quelli disciplinati dalle previgenti norme di legge. Tuttavia, mentre in passato gli intermediari erano tenuti a registrare i dati in un archivio dedicato (l’Archivio Unico Informatico), oggi essi possono conservarli con qualsiasi sistema che rispetti alcuni requisiti (es. accessibilità e integrità dei dati, mantenimento della loro storicità).
Tale novità, da una parte, offre maggiore possibilità di scelta e margini di riduzione dei costi per gli intermediari nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, dall’altra, consente alle Autorità di vigilanza e alla UIF di ricostruire agevolmente l’operatività dei soggetti vigilati.
A tal fine, alle Autorità di vigilanza è stato attribuito dal Dlgs n. 90/2017 il potere di emanare “disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati”.
Questa previsione consente alle Autorità di stabilire, con normativa secondaria, che i dati conservati siano loro resi disponibili secondo criteri uniformi e standardizzati, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza che ispirano il decreto.
Le disposizioni poste in consultazione da Bankitalia attuano questo mandato e disciplinano in modo uniforme la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni.
- eDotto.com – Edicola del 17 luglio 2018 - Antiriciclaggio: comunicazioni obbligatorie dei movimenti bancari superiori a 10mila euro – Moscioni
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