Banca dati nazionale Dna
Pubblicato il 27 maggio 2016
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Regolamento in Gazzetta
I soggetti a cui sia stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, che siano stati arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto, i detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo, i soggetti a cui sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, sempre per un delitto non colposo, o, in via provvisoria o definitiva, a una misura di sicurezza detentiva (espressamente indicati nell’articolo 9 della Legge n. 85/2009), verranno presto sottoposti al prelievo di campioni biologici di DNA, salva l'ipotesi in cui detta operazione non sia stata già effettuata.
I campioni biologici verranno quindi inviati al Laboratorio centrale appositamente istituito che provvederà all’inserimento, per via telematica, del risultante profilo del DNA nella banca dati nazionale per la raccolta ed il raffronto dei profili del DNA medesimi.
Istituzione banca dati e laboratorio centrale
E’ quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 7 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016 contenente il “Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009”.
Nel regolamento, sono disciplinate le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA nonché le operazioni di scambio di dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle decisioni Ue n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI (nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera), nonché per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009.
Il provvedimento regolamenta anche le modalità:
- di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA;
- di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale;
- di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale.
Disciplinate, altresì, le tecniche di analisi e di conservazione dei campioni biologici.
Le disposizioni del DPR n. 87/2016 entreranno in vigore il 10 giugno 2016.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: