Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo
Pubblicato il 03 aprile 2025
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È legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore responsabile di molestie sessuali sul luogo di lavoro, anche in presenza di un solo teste oculare, qualora la sua testimonianza risulti credibile, coerente e conforme alla documentazione prodotta.
Il comportamento successivo della vittima non può incidere sulla veridicità della molestia accertata, né escludere la fondatezza della reazione disciplinare datoriale.
Licenziamento per molestie: ok con testimonianza credibile
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 150 del 17 marzo 2025, ha riformato una sentenza di primo grado che aveva annullato il licenziamento per giusta causa di un lavoratore accusato di molestia sessuale nei confronti di una collega, qualificando il recesso come ritorsivo.
Il Collegio ha riconosciuto la legittimità del licenziamento, ritenendo pienamente attendibile la testimonianza della persona offesa, anche in assenza di riscontri esterni, trattandosi di giudizio civile.
Nella specie, la Corte territoriale ha attribuito piena attendibilità alla testimone-vittima, la quale aveva descritto con coerenza e precisione l’episodio, avvenuto in portineria, nel quale il lavoratore, dopo aver consumato alcolici a un ricevimento aziendale, l’aveva baciata sulla bocca senza consenso, accompagnando il gesto con frasi di natura sessuale.
Tale deposizione è stata ritenuta sufficiente e idonea a fondare la prova del fatto, in linea con il principio secondo cui, in sede civile, non è necessaria una corroborazione esterna della testimonianza della persona offesa.
Il giudice d’appello, per contro, ha censurato l’approccio del Tribunale di primo grado, che aveva attribuito scarsa credibilità alla testimone sulla base del comportamento assunto da quest’ultima dopo la molestia (es. mancata richiesta di aiuto, ritardo nella segnalazione).
Tale valutazione è stata definita pregiudizievole e inidonea, poiché fondata su presunte reazioni “ideali” della vittima.
La Corte ha inoltre affermato che la condotta accertata integra molestia sessuale ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 198/2006, nonché illecito disciplinare ex art. 48, par. B), CCNL Multiservizi, idoneo a giustificare il licenziamento in tronco per la compromissione del vincolo fiduciario.
Le eventuali finalità ritorsive del datore, ancorché prospettate, sono state ritenute non determinanti né prevalenti rispetto alla gravità obiettiva della condotta, tale da legittimare autonomamente il recesso.
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