Avvocato può rifiutare la trascrizione, se il cliente non paga
Pubblicato il 16 novembre 2017
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In materia di contratto d’opera intellettuale, avente ad oggetto l’assistenza legale nel procedimento di separazione consensuale dei coniugi - comprensiva anche della trascrizione nei registri immobiliari del verbale omologato contenente la disposizione del trasferimento ad uno dei coniugi di una quota di proprietà dell’immobile adibito a casa familiare – il professionista può avvalersi della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. anche nel caso in cui il cliente non abbia anticipato le spese necessarie ad eseguire la trascrizione.
E’ in tal caso necessario, tuttavia, che la sospensione della prestazione non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, essendo comunque tenuto, il legale – in virtù del principio di buona fede – a salvaguardare l’interesse o l’utilità dell’altra parte, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio. Occorre, a tal fine, aver riguardo anche alla tempestività con cui il professionista abbia contestato l’inadempimento alla controparte, in modo da metterla in grado di assumere le iniziative opportune a risolvere la situazione di stallo in cui versa il rapporto ed a conservare l’utilità perseguita con l’attuazione del contratto.
Sono questi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 26973 del 15 novembre 2017, accogliendo le ragioni di un avvocato, avverso la pronuncia che ne riconosceva la responsabilità per i danni occorsi ai propri clienti (che aveva assistito in un giudizio di separazione coniugale), per non aver effettuato la trascrizione, nei registri immobiliari, del trasferimento di una quota della casa familiare in favore di uno dei coniugi. Dell’operazione di trascrizione, era stato incaricato lo stesso legale (che l’aveva oltretutto suggerita, per sottrarre l’immobile dall’azione dei creditori), il quale si era in seguito rifiutato, per mancato versamento, da parte degli assistiti, del saldo degli onorari e dell’anticipo delle spese necessarie.
Cliente avvisato; legittima l’eccezione d’inadempimento
La Cassazione, contrariamente alla Corte d’appello, ha ritenuto legittima l’eccezione di inadempimento sollevata dal legale, essendo dimostrato come il professionista medesimo, più volte sollecitato dai coniugi a provvedere alla trascrizione del verbale di separazione omologato, avesse loro comunicato, con lettera, di non voler svolgere più alcuna attività suppletiva fino al saldo degli onorari, precisando altresì di non essere neppure disposto ad anticipare le spese vive della trascrizione. In tal modo, dunque, contestando il mancato adempimento delle prestazioni dovute dai clienti – anche con riferimento all’anticipazione delle spese ex art. 2234 c.c., quale onere economicamente gravoso per il legale – e manifestando formalmente la propria intenzione di sospendere l’ulteriore attività professionale.
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