Avvocato-mediatore dopo corso di 15 ore

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Nel corso della seduta amministrativa ordinaria del 21 febbraio 2014, il Consiglio nazionale forense ha messo a punto le regole per la formazione dell'avvocato-mediatore.

In particolare, è stato deliberato che l'avvocato che intenda esercitare il ruolo di conciliatore di controversie civili e commerciali in base al Decreto legislativo n. 28/2010 dovrà partecipare ad un corso della durata di 15 ore e allo svolgimento di due procedimenti di mediazione in qualità di uditore.

Si rammenta che le recenti modifiche alle norme sulla mediazione hanno riconosciuto all'avvocato la qualifica di “mediatore di diritto”, e che il ministero della Giustizia, con circolare interpretativa del 27 novembre 2013 poi integrata con altra del 9 dicembre 2013, ha precisato che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al Consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 19 - Mediazione, il Cnf fissa 15 ore di corso - Marinaro

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